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LEGGE 24 dicembre 1993, n. 537

Interventi correttivi di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
Testo in vigore dal:  1-4-1997
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

Pubblica istruzione
1. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado nonché le istituzioni di alta cultura di cui all'articolo 33 della Costituzione ed in particolare le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e i Conservatori di musica hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure previsti dal presente articolo.
2. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento e approva il bilancio.
3. Nella scuola secondaria superiore il comitato degli studenti può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.
4. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.
5. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 262, è sostituito dal seguente:
"3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a disposizione dei provveditori agli studi con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le modalità stabilite dall'articolo 36 delle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2 del presente articolo".
6. Il Governo, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sul relativo schema, uno o più decreti legislativi per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riassetto degli organi collegiali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
7. I decreti legislativi di cui al comma 6, con l'osservanza dei principi e dei criteri sottoindicati, determinano:
a) i tempi di attuazione dell'autonomia, in relazione alla definizione di un piano di razionalizzazione e di ridimensionamento degli istituti di cui al comma 1 da formulare anche sulla base delle esigenze e delle proposte degli enti locali, nonché le modalità di applicazione e di coordinamento delle nuove disposizioni alle istituzioni scolastiche già dotate di personalità giuridica. Il predetto piano, avuto riguardo all'età deli alunni, al numero degli handicappati inseriti, alle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, terrà in specifica considerazione la necessità e i disagi che possono determinarsi in relazione ad esigenze locali, particolarmente nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole;
b) le modalità di esercizio dell'autonomia didattica, anche attraverso progetti di istituto che consentano forme di organizzazione modulare, procedure di valutazione, ambiti di flessibilità curricolare anche in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali;
c) le modalità di attuazione della collaborazione tra istituzioni scolastiche e tra queste e altri enti o associazioni;
d) le modalità di esercizio dell'autonomia organizzativa ed amministrativa, volta ad attribuire alle istituzioni scolastiche anche la diretta gestione dei beni patrimoniali, e la capacità di stipulare le convenzioni anche con gli enti locali per la eventuale gestione dei servizi che essi sono tenuti ad erogare sulla base delle disposizioni vigenti;
e) le modalità per la definizione di organici di istituto, anche in relazione all'impiego del personale su reti di scuole, che consentano di rispondere alle esigenze dei progetti educativi, sulla base di criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, e sulla base di piani provinciali predisposti dai provveditori agli studi;
f) la razionalizzazione della gestione del personale e le modalità di utilizzazione, nonché le modalità di reclutamento, senza aggravio di spese, dei docenti per attività extracurricolari, tenuto conto dell'autonomia finanziaria degli istituti;
g) le modalità di erogazione alle istituzioni scolastiche del contributo ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico, e del contributo perequativo, entrambi a carico dello Stato, nonché delle entrate derivanti dalle tasse, dai contributi e da altri proventi, salvaguardando la piena realizzazione del diritto allo stu- dio;
h) l'attribuzione ai capi di istituto di compiti di direzione, promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali e di compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;
i) l'utilizzazione delle strutture residenziali degli istituti di educazione e dei convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore;
l) l'applicazione delle disposizioni del presente articolo agli istituti di educazione, tenendo conto delle loro specificità ordinamentali;
m) la definizione dello statuto dello studente, con indicazione dei diritti e dei doveri, delle modalità di partecipazione alla vita della scuola, nonché il comitato degli studenti da istituirsi in ogni scuola secondaria superiore, il quale esprime pareri e formula proposte direttamente al consiglio di istituto;
n) la definizione dei compiti e della organizzazione degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, quali enti di sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche, con la previsione, per la Biblioteca di documentazione pedagogica, del collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato, a richiesta, del personale comandato presso di essa, ai sensi dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, che sia giunto al termine del periodo massimo di comando previsto dalla legge;
o) il potenziamento degli organi collegiali della scuola, come organi di partecipazione e di gestione delle istituzioni scolastiche nel rispetto della libertà di insegnamento, da parte delle diverse componenti e delle famiglie, da valorizzare in relazione al rafforzamento dell'autonomia scolastica, nonché le modalità di elezione dei componenti del consiglio di circolo o di istituto e quelle di partecipazione dei componenti elettivi e non elettivi, anche mediante procedure elettorali di secondo grado.
8. In attesa della nuova disciplina dell'organo collegiale della scuola a livello nazionale la durata in carica del Consiglio nazionale della pubblica istruzione è prorogata di un anno.
9.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MARZO 1997, N. 59 ))
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10. È anticipata dall'anno scolastico 1994-1995 all'anno scolastico 1993-1994 l'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Sono fatti salvi i trasferimenti e i passaggi di ruolo e di cattedra relativi all'anno scolastico 1993-1994. Non si effettuano nomine in ruolo sui posti che dovessero venire meno in applicazione della presente disposizione. Il personale in esubero che non possa essere utilizzato per la copertura di cattedre e posti disponibili nella provincia, è utilizzato, per le supplenze temporanee, secondo le disposizioni contenute nell'annuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni.
11. Per gli anni scolastici 1994-1995 e 1995-1996, sentiti gli enti locali, si procede con separato provvedimento alla rideterminazione dei rapporti medi provinciali alunni-classi, tenendo conto delle specifiche condizioni demografiche, geografiche e socio-economiche di ciascuna provincia in particolare delle aree montane, nonché della presenza di alunni portatori di handicap. Per gli eventuali accorpamenti, si procede a partire dalle classi iniziali.
12. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
13. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico di cui al comma 12. In ogni caso non sono effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.
14. Analogamente si provvede nei riguardi del personale direttivo in relazione alle cessazioni dal servizio e al piano di razionalizzazione della rete scolastica da definire ai sensi del comma 6.
15. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
16. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 47 a 52, non si applicano al personale del comparto scuola.
17. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
18. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla base della consistenza provinciale del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario dipendente dallo Stato. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di operare interventi correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le di- verse province. Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione decentrata emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Con il medesimo criterio, i provveditori agli studi assegnano alle istituzioni scolastiche ed educative l'80 per cento delle somme accreditate, riservando il residuo 20 per cento ad interventi relativi a imprevedibili sopravvenute esigenze.
19. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze.
20. Dal 1 gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della unità sanitaria locale e sentito anche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento.
21. Dalla medesima data del 1 gennaio 1994, i docenti mantenuti ad esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto, ai sensi dell'articolo 63, penultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono restituiti in via temporanea all'insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della sede di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano servizio o comunque che l'amministrazione stessa non se ne assuma l'onere.
22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 6, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastische interessate, per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico.
23. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 22 sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali. Rimangono ferme le vigenti disposizioni che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche e quelle in materia di diritto allo studio.
24. In conseguenza delle disposizioni di cui ai commi 19, 20 e 21, i capitoli 1032, 1035 e 1036 dello Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per gli anni 1994, 1995 e 1996, sono ridotti complessivamente di lire 292,7 miliardi per ciascun anno.
25. Nelle materie disciplinate dal presente articolo, sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono a disciplinare un proprio ordinamento anche in relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689, e successive modificazioni, e del testo unificato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.