LEGGE 24 dicembre 1993, n. 537

Interventi correttivi di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
Testo in vigore dal: 2-8-2001
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 16. 
                  Altre norme in materia di entrate 
 
  1. La tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico  delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato
con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.  347,  e'  sostituita  da
quella di cui alla Tabella B allegata alla presente legge. 
  2. Il titolo III della tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, e' sostituito da quello  di
cui alla Tabella C allegata alla presente legge. 
  3. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, le misure dei tributi stabiliti dalla tabella  A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 648, possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  nel  limite  della
variazione percentuale dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai  e  di  impiegati  rilevato  alla  fine  del  mese
precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo in-
dice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per  il  primo
adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in  vigore
della presente legge. 
  4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano  dal  1  gennaio
1994. 
  5. A decorrere dal 1 gennaio 1994  non  sono  soggetti  alle  tasse
sulle concessioni governative i provvedimenti amministrativi  e  atti
indicati negli articoli 1; 15, comma 2; 16, comma 3; 17, comma 4; 18; 
19, commi 4 e 5; 20, commi 1 e 2; 21, comma 2; 38; 43; 45, commi 1, 2
e 3; 56, comma 6; 83 e  84  della  tariffa  annessa  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  641,  approvata  con
decreto del Ministro delle finanze 20  agosto  1992,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196  del  21  agosto
1992; per tali provvedimenti e atti non  e'  dovuta  la  tassa  sulle
concessioni governative di cui all'articolo 86 della citata tariffa. 
  6. E' abrogato l'articolo 12 della tariffa di cui all'allegato A al
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,
approvata con decreto del Ministro  delle  finanze  20  agosto  1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  196
del 21 agosto 1992. 
  7.  All'articolo  7,  primo  capoverso,  della   tabella   di   cui
all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre
1972, n. 642, e successive modificazini, sono aggiunte, in  fine,  le
seguenti parole: "; libretti di risparmio e quietanze sui depositi  e
prelevamenti, anche se rilasciate separatamente". 
  8.  Non  si  applica  l'imposta  di  bollo   sulle   certificazioni
rilasciate dai comuni per l'aggiornamento della residenza in registri
e documenti a seguito dell'istituzione di nuovi  comuni,  province  e
regioni e per le variazioni della toponomastica o  della  numerazione
civica. 
  9. Salvo quanto previsto dalla legge 25 marzo 1986, n. 85,  per  le
armi sportive, restano ferme le disposizioni della  legge  18  giugno
1969, n. 323, per l'esercizio  dell'attivita'  sportiva  del  tiro  a
volo. 
  10. Nell'articolo 2, terzo  comma,  lettera  f),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, dopo la parola: "fusioni" e' inserita la seguente:  ",
scissioni". 
  11. Se in esecuzione della scissione sono trasferiti aziende ovvero
uno o piu' complessi aziendali: 
    a)  gli  obblighi  e  i   diritti   derivanti   dall'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate
tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti,  sono  assunti
dalle societa' beneficiarie del trasferimento; 
    b)  la  riduzione  della  detrazione  di  cui  al   terzo   comma
dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive  modificazioni,  per  le  societa'
beneficiarie costituite a seguito della  scissione,  e'  operata,  se
l'oggetto  dell'attivita'  e'  modificato  rispetto  a  quello  della
societa'   scissa,   in   base   ad   una   percentuale   determinata
presuntivamente, salvo conguaglio nella dichiarazione annuale; 
    c) le disposizioni concernenti la rettifica della detrazione,  di
cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive  modificazioni,  continuano  ad
applicarsi nei confronti della societa'  beneficiaria  tenendo  conto
della data in cui i beni ammortizzabili sono stati  acquistati  dalla
societa' scissa; 
    d) la facolta'  di  acquisire  beni  e  servizi  senza  pagamento
dell'imposta, ai sensi degli articoli 8, primo comma, lettera  c),  e
secondo comma, e  68,  primo  comma,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, puo' essere esercitata  dalla  societa'  beneficiaria,
previa comunicazione all'ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
competente  nei  suoi   confronti,   nella   dichiarazione   di   cui
all'articolo 35, terzo comma, del  medesimo  decreto  del  Presidente
della Repubblica. 
  12. In caso di scissione totale non  comportante  trasferimento  di
aziende o complessi aziendali, gli obblighi ed  i  diritti  derivanti
dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le  operazioni
effettuate dalla  societa'  scissa,  compresi  quelli  relativi  alla
presentazione della dichiarazione annuale della societa' scissa e  al
versamento dell'imposta che ne risulta, devono essere adempiuti,  con
responsabilita' solidale delle altre societa' beneficiarie, o possono
essere esercitati dalla societa' beneficiaria appositamente designata
nell'atto  di  scissione;  in  mancanza  si  considera  designata  la
beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione. 
  13. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 50, comma 4, le  parole:  "articolo  2502"  sono
sostituite dalle seguenti "articolo 2501-ter"; nello stesso comma  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le scissioni di societa'
di ogni  tipo,  la  base  imponibile  e'  costituita  dall'ammontare,
risultante  dalla  situazione  patrimoniale   di   cui   all'articolo
2504-novies del codice civile, del patrimonio  netto  della  societa'
scissa, o della parte di esso, trasferito alle societa'  beneficiarie
di nuova costituzione o preesistenti."; 
    b) nell'articolo 4, comma 1, lettera  b),  della  parte  I  della
tariffa, dopo le parole: "fusione  tra  societa'"  sono  inserite  le
seguenti: ", scissione delle stesse";  nella  nota  IV)  allo  stesso
articolo, dopo  le  parole:  "societa'  risultante  dalla  fusione  o
incorporante" sono inserite le seguenti: "o la societa'  beneficiaria
della scissione". 
  14. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.
643,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) nell'articolo 3, secondo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "La stessa  disposizione  si  applica  in  caso  di
scissione, con riferimento al periodo di appartenenza  alla  societa'
scissa."; 
    b) nell'articolo 6, settimo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "La stessa  disposizione  si  applica  in  caso  di
scissione, per quanto riguarda gli immobili  gia'  appartenenti  alla
societa' scissa". 
  15. Al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 10, comma 2, dopo le parole  "di  fusioni"  sono
inserite le seguenti: "e di scissioni"; 
    b) nell'articolo 4 della tariffa dopo  le  parole:  "di  atti  di
fusione" sono inserite le seguenti: "o di scissione". 
  16. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1993 saranno
assicurate  nel  complesso  maggiori  entrate  nette  in  misura  non
inferiore a lire 6.700 miliardi  per  l'anno  1994  e  a  lire  6.000
miliardi per ciascuno degli anni  1995  e  1996;  tali  importi  sono
iscritti ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, come introdotto dall'articolo 6 della legge  23  agosto
1988, n. 362. 
  17. Le entrate derivanti dal  presente  capo,  nonche'  il  gettito
dell'imposta di cui al  decreto-legge  30  settembre  1992,  n.  394,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n.  461,
sono riservati all'Erario e concorrono alla copertura degli oneri per
il servizio del debito pubblico,  nonche'  alla  realizzazione  delle
linee di politica economica e finanziaria in funzione  degli  impegni
di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro  del  tesoro,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, saranno definite, ove necessarie,  le  modalita'  per
l'attuazione di quanto previsto dal presente comma. ((47)) 
  18. Le disposizioni di cui all'articolo 13  della  legge  2  aprile
1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19  febbraio
1981, n. 27, nonche' quelle di cui alla legge 10 marzo 1987, n.  100,
e  all'articolo  10  del  decreto-legge  4  agosto  1987,   n.   325,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, si
applicano ai soli trasferimenti d'ufficio che comportano un effettivo
spostamento da  una  ad  altra  sede  di  servizio  sita  in  diversa
localita', purche' il cambiamento  di  sede,  comporti  un  effettivo
disagio da comprovare anche mediante idonea documentazione, secondo i
criteri e le modalita' previsti in  apposito  regolamento,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi  su  proposta
del Ministro di grazia  e  giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno,  della  difesa  e  del  tesoro.  Sulle  indennita'   di
trasferimento  previste  dalle   citate   leggi   si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. (41) 
    
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AGGIORNAMENTO (41)
La  L.  28  luglio  1999,  n. 266 ha disposto (con l'art. 14, comma 8)
che " Il  comma  18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n.
537,  come  sostituito  dal  comma 35 dell'articolo 22 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, si interpreta nel senso che le disposizioni di
cui  all'articolo  48,  comma  1,  del  testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n. 917, si applicano a decorrere dal 1^ gennaio 1995
alle  indennita' di trasferimento di cui alle leggi 2 aprile 1979, n.
97,  e  10  marzo  1987, n. 100, e al decreto-legge 4 agosto 1987, n.
325,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.
402."
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AGGIORNAMENTO (47) 
  La Corte Costituzionale, con la sentenza 12-25 luglio 2001, n.  288
(in G.U. 1a s.s. 1/8/2001,  n.  30)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 17, secondo periodo, del  presente  art.  16
"nella parte in  cui  detta  disposizione,  nello  stabilire  che  le
modalita' della sua attuazione sono definite con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, non prevede la
partecipazione della Regione Sicilia al relativo procedimento".