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LEGGE 24 dicembre 1993, n. 537

Interventi correttivi di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
Testo in vigore dal:  30-6-1994
aggiornamenti all'articolo

Art. 13

Disposizioni varie
1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato possono svolgersi anche presso gli uffici postali.
2. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono definiti i rapporti finanziari fra l'Ente poste italiane e il Ministero del tesoro.
3. L'Ente poste italiane ha l'esclusiva della distribuzione primaria, tramite i propri uffici, dei valori bollati. La distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari avviene attraverso le strutture dell'Amministrazione stessa.
((6))
4. L'Ente poste italiane prosegue la vendita al dettaglio delle marche per parenti e per passaporti coordinando l'inizio della vendita con gli altri rivenditori. I compensi spettanti all'Ente poste italiane per la vendita di valori bollati sono stabiliti nella stessa misura dovuta ai rivenditori secondari, ovvero mediante apposite convenzioni.
5. Lo smercio delle carte-valori postali previsto dall'articolo 215 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, può essere autorizzato anche mediante l'uso di macchine affrancatrici, con le modalità di cui al capo IX del Titolo III del medesimo regolamento.
6. Ai fini della riduzione del disavanzo dell'Ente poste italiane, con provvedimenti amministrativi da adottare entro il 31 dicembre 1993, saranno assicurate nel complesso maggiori entrate e minori spese in misura non inferiore a lire 1.390 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.
7. Nell'articolo 8, primo comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) sulla concessione dei finanziamenti nonché sull'acquisizione e sull'alienazione di partecipazione nei soggetti disciplinati dal titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e negli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;".
8. Le annualità da corrispondere per il 1994 alla Cassa depositi e prestiti, relative ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto- legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità dei rispettivi limiti di impegno.
9. La Cassa depositi e prestiti deve assicurare per l'anno 1994 non meno di 7.000 miliardi di lire per mutui a comuni, province e loro consorzi e comunità montane.
10. All'articolo 4, comma 15-bis, del decreto-legge 18 genanio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 1994".
11. Per ogni ente locale territoriale sono conservate, fino al 31 agosto dell'anno di competenza, le quote relative alla propria dotazione. Le quote non assegnate entro il 31 agosto sono attribuite agli enti locali che abbiano presentato domande in eccedenza alla relativa dotazione minimale definitiva.
12. A modifica del quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il fondo di dotazione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) è interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.
13. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro:
a) approva l'elenco, le tariffe ed i relativi aggiornamenti nonché la modalità di esazione dei diritti di segreteria di cui al decreto- legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, e successive modificazioni;
b) approva la tabella, gli importi ed i relativi aggiornamenti dei diritti fissi per atti da pubblicare o menzionare nel fascicolo regionale del Bollettino Ufficiale delle società a responsabilità limitata;
c) determina i diritti di segreteria per l'estrazione di copie dei bilanci del cui deposito è fatta menzione nel Bollettino Ufficiale delle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile;
d) prevede che, su istanza da presentarsi a cura degli interessati, debbano essere confermate periodicamente, previo pagamento di apposito diritto di segreteria, le iscrizioni in elenchi, albi, ruoli e registri tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, qualora le medesime non trovino riscontro in una conseguente iscrizione o annotazione nel registro delle ditte.
14. Per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe, dei diritti fissi e dei diritti di segreteria di cui al comma 13, deve essere tenuto conto, su base nazionale, dei costi inerenti all'erogazione dei servizi stessi. Continua ad applicarsi il terzo comma dell'articolo 33 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.
15. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, i criteri per l'aumento della misura del diritto annuale che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono deliberare per iniziative di particolare rilievo aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia.
La deliberazione, che è soggetta alla approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è adottata sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale. I relativi proventi non costituiscono base di calcolo per la contribuzione al conto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 23 dicembre 1990, n. 407.

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AGGIORNAMENTO (6)
IL D.L. 29 aprile 1994, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1994, n. 413 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "La distribuzione primaria dei valori bollati, riservata, a norma dell'articolo 13, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'Ente poste italiane, ha inizio dal 1 gennaio 1995. Agli oneri conseguenti al differimento del termine, pari a lire 32,5 miliardi, si provvede utilizzando parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Fino al 31 marzo 1995 il prelievo di valori bollati da parte dei rivenditori secondari può essere effettuato anche presso le banche già incaricate della distribuzione di detti valori".