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LEGGE 29 ottobre 1993, n. 427

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

note: Entrata in vigore della legge: 30-10-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1993)
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  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-3-1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, 28 aprile 1993, n. 131, salvo quelli derivanti dall'esclusione dal regime speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, previsto per i produttori agricoli, per le società per azioni e in accomandita per azioni, per le società a responsabilità limitata, per le società di mutua assicurazione e per le altre imprese, anche individuali, che nell'anno precedente abbiano conseguito un volume di affari superiore ai 360 milioni di lire, e del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 213. I produttori agricoli che hanno effettuato versamenti di imposta per effetto delle disposizioni contenute nei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, e 28 aprile 1993, n. 131, hanno diritto,
(( . . . ))
in sede di dichiarazione relativa all'anno 1993, alla detrazione o al rimborso delle somme versate. Le società per azioni ed in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società di mutua assicurazione che per il triennio 1993-1995 intendano optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale possono darne comunicazione per iscritto all'ufficio IVA competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e quelle concernenti l'imposta sul valore aggiunto di cui al numero 21) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dettate per il trasferimento di case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, si applicano anche agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dal 22 maggio al 21 luglio 1993, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione e alle operazioni effettuate nello stesso periodo di tempo anche se l'acquirente, alla data dell'acquisto, possedeva altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione in un comune diverso da quello ove è situato l'immobile acquistato, a condizione che abbia dichiarato nell'atto, a pena di decadenza, di non possedere nel comune dove è situato l'immobile acquistato altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione e di voler adibire tale immobile a propria abitazione principale.
4. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte e riordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di imposte di fabbricazione e di consumo e relative sanzioni penali e amministrative, apportando ad esse le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini del loro coordinamento ed aggiornamento anche in relazione alle esigenze derivanti dal processo di integrazione europea.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GALLO, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: CONSO