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LEGGE 27 ottobre 1993, n. 433

Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari.

note: Entrata in vigore della legge: 18/11/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2002)
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Testo in vigore dal:  1-1-2003
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 gennaio 1993 l'entità del sussidio spettante ai cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126, come sostituito dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1986, n. 31, è rivalutata nel modo seguente:
a) i cittadini assistiti in luogo di cura hanno diritto al sussidio nella misura di L. 28.750 giornaliere;
b) i cittadini assistiti a domicilio hanno diritto al sussidio nella misura di L. 31.050 giornaliere;
c) il sussidio è integrato di L. 5.750 giornaliere per ogni familiare a carico e per i figli non a carico fino al compimento del trentunesimo anno di età se conviventi e non titolari di reddito proprio;
d) in presenza di eventuali altri redditi i cittadini affetti da morbo di Hansen hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di L. 18.400.000.
((1))



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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto che "a decorrere dal 1 gennaio 2003 l'importo del reddito annuo netto indicato al comma 1, lettera d), del presente articolo, è elevato a 10.717 euro".