LEGGE 27 ottobre 1993, n. 432

Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

note: Entrata in vigore della legge: 17-11-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1999)
Testo in vigore dal: 1-1-1997
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
      (Criteri e modalita' per l'acquisto dei titoli di Stato). 
  1. I conferimenti di cui all'articolo 3 sono  impiegati  dal  Fondo
nell'acquisto dei titoli di  Stato  ((,  nonche'  per  l'acquisto  di
partecipazioni azionarie possedute da societa' delle quali il  Tesoro
sia unico azionista, ai fini della loro dismissione)) o nel  rimborso
dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1 gennaio 1995. 
  2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate  per
il tramite della Banca d'Italia o di  altri  intermediari  abilitati.
Dette operazioni sono esenti dalla tassa di cui  all'articolo  1  del
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni. 
  3.  Sulle  giacenze  del  Fondo  la  Banca   d'Italia   corrisponde
semestralmente un tasso di interesse pari a quello  medio  dei  buoni
ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente. 
  4. Al Fondo si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  4,
comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.