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LEGGE 4 agosto 1993, n. 277

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati.

note: Entrata in vigore della legge: 21-08-1993
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Testo in vigore dal:  21-8-1993

Art. 3

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Cam- era dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 mano 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 45, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
"Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.
Subito topo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda";
b) all'articolo 45, ultimo comma, la parola: "sei" è sostituita dalle seguenti: "sei e trenta";
c) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:
"Art. 46. - 1. Alle ore sei e trenta antimeridiane del giorno fissato per la votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.
2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma.
3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.";
d) all'articolo 58, secondo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
"Sono vietati altri segni o indicazioni"; e le parole: "Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dagli articoli 59, 60 e 61." sono soppresse;
e) all'articolo 59, i commi secondo, terzo e quarto sono abrogati;
f) gli articoli 60 e 60-bis sono abrogati;
g) l'aticolo 64 è sostituito dal seguente:
"Art. 64. -1. Le operazioni di votazione terminano alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.";
h) l'articolo 65 è abrogato.