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LEGGE 4 agosto 1993, n. 276

Norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 21-08-1993
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Testo in vigore dal:  21-8-1993

Art. 7

(Delega legislativa
in materia di collegi elettorali).
1. Il Governo è delegato a provvedere, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400, alla determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico- sociali e storico-culturali del territorio;
b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari;
c) i collegi non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi; in tal caso, ove possibile, il territorio del comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del medesimo comune o della medesima area metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono favorirne l'accesso alla rappresentanza, anche in deroga ai princlpi e criteri indicati nelle altre lettere del presente comma; a tal fine, le minoranze predette devono essere incluse nel minor numero di collegi. La ripartizione del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, dispo sta dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55, è modificata a norma del presente articolo;
e) la popolazione di ciascun collegio può discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il dieci per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero di collegi stabilito a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;
f) compatibilmente con il rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti, i collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse e devono essere formati tenendo conto della delimitazione dei collegi di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, per l'elezione dei consigli provinciali.
2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere.
3. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
4. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula lè indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari.