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LEGGE 4 agosto 1993, n. 276

Norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 21-08-1993
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vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal:  21-8-1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Principi generali).
1. Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e suc- cessive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
" Art. 1. - 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale.
3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.
4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n.422.
Art. 2. - 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali. -
Art. 3. - 1. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono in un solo giorno ".
2. I commi quinto e sesto dell'articolo 26 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono abrogati.