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LEGGE 7 giugno 1993, n. 183

Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali.

note: Entrata in vigore della legge: 29-6-93
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Testo in vigore dal:  29-6-1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. La copia fotoriprodotta di un atto del processo redatto e sottoscritto da un avvocato o da un procuratore e trasmesso a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato o procuratore, si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i seguenti requisiti:
a) all'avvocato o procuratore che trasmette l'atto e a quello che lo riceve sia stata conferita procura ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, che può risultare anche dall'atto trasmesso, se questo rientra tra quelli indicati nell'articolo 83, terzo comma, del codice di procedura civile;
b) l'atto trasmesso porti l'indicazione e la sottoscrizione leggibile dell'avvocato o procuratore estensore e tali elementi risultino dalla copia fotoriprodotta dell'atto medesimo. Se l'atto trasmesso contiene, a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile, la procura, deve essere a questo apposta e deve risultare dalla copia fotoriprodotta la sottoscrizione leggibile della parte, di cui sia certificata l'autografia con la sottoscrizione leggibile dell'avvocato o procuratore che trasmette l'atto;
c) la copia fotoriprodotta, il cui originale sia dichiarato conforme all'atto trasmesso da parte dell'avvocato o procuratore estensore e trasmittente, sia sottoscritta dall'avvocato o procuratore ricevente.
2. La copia fotoriprodotta di un provvedimento del processo sottoscritta da un avvocato o da un procuratore e trasmessa a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato o procuratore, si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1.
3. La copia fotoriprodotta di un atto o di un provvedimento di altro processo sottoscritta da un avvocato o da un procuratore e tramessa a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato o procuratore, si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CONSO

AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicata è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 83 del codice di procedura civile:
"Art. 83 (Procura alle liti). - Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.
La procura alle liti può essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La procura speciale può essere apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta, o d'intervento, del precetto, o della domanda d'intervento nell'esecuzione. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore.
La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non è espressa volontà diversa".