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LEGGE 25 marzo 1993, n. 81

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

note: Entrata in vigore della legge: 28-3-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/04/2002)
Testo in vigore dal:  2-8-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 29

Propaganda elettorale
1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.
2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:
a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;
b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;
c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali.
3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.
4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.
5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni.
((9))
6. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.
7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 287 (in G.U. 1a s.s. 1/8/2001, n. 30), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 5 del presente art. 29 "nella parte in cui punisce il fatto previsto dal comma 3 con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni, anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni".