LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

note: Entrata in vigore della legge: 11-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 18-8-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 21. 
                              (Divieti) 
 
  1. E' vietato a chiunque: 
    a) l'esercizio venatorio nei  giardini,  nei  parchi  pubblici  e
privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni  adibiti  ad
attivita' sportive; 
    b)  l'esercizio  venatorio  nei  parchi  nazionali,  nei   parchi
naturali  regionali  e  nelle  riserve  naturali  conformemente  alla
legislazione nazionale in materia di parchi e riserve  naturali.  Nei
parchi naturali  regionali  costituiti  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  le  regioni
adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22,  comma
6, della predetta legge entro il 31  gennaio  1997,  provvedendo  nel
frattempo  all'eventuale   riperimetrazione   dei   parchi   naturali
regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma  3,
della legge medesima; 
    c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di
ripopolamento  e  cattura,  nei  centri  di  riproduzione  di   fauna
selvatica, nelle  foreste  demaniali  ad  eccezione  di  quelle  che,
secondo le disposizioni regionali, sentito  il  parere  dell'Istituto
nazionale  per  la  fauna  selvatica,   non   presentino   condizioni
favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; 
    d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato
ed  ove  il  divieto   sia   richiesto   a   giudizio   insindacabile
dell'autorita' militare, o dove esistano  beni  monumentali,  purche'
dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse indicanti  il
divieto: 
    e)  l'esercizio  venatorio  nelle  aie  e  nelle  corti  o  altre
pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese  nel  raggio  di
cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o
a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie  di
comunicazione ferroviaria e da  strade  carrozzabili,  eccettuate  le
strade poderali ed interpoderali; 
    f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri  con  uso
di fucile da  caccia  con  canna  ad  anima  liscia,  o  da  distanza
corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso
di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e  stabili
adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di  vie  di  comunicazione
ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle  poderali  ed
interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di  trasporto  a
sospensione; di stabbi, stazzi,  recinti  ed  altre  aree  delimitate
destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame  nel  periodo
di utilizzazione agro-silvo-pastorale; 
    g) il trasporto, all'interno dei centri  abitati  e  delle  altre
zone ove e' vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di  veicoli
di  qualunque  genere  e  comunque  nei  giorni  non  consentiti  per
l'esercizio venatorio  dalla  presente  legge  e  dalle  disposizioni
regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano  scariche
e in custodia; 
    h) cacciare a rastrello in piu' di tre persone ovvero utilizzare,
a scopo venatorio, scafandri  o  tute  impermeabili  da  sommozzatore
negli specchi o corsi d'acqua; 
    i) cacciare sparando da veicoli  a  motore  o  da  natanti  o  da
aeromobili; 
    l) cacciare a  distanza  inferiore  a  cento  metri  da  macchine
operatrici agricole in funzione; 
    m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte  di
neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per la  attuazione
della caccia di selezione  agli  ungulati,  secondo  le  disposizioni
emanate dalle regioni interessate; 
    n) cacciare negli stagni, nelle paludi e  negli  specchi  d'acqua
artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio  e  su
terreni allagati da piene di fiume; 
    o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi  ed
uccelli  appartenenti  alla  fauna  selvatica,  salvo  che  nei  casi
previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle  zone  di  ripopolamento  e
cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e  nelle  oasi
di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche', in
tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore suc-
cessive alla competente amministrazione  provinciale;  distruggere  o
danneggiare  deliberatamente  nidi   e   uova,   nonche'   disturbare
deliberatamente  le  specie  protette  di  uccelli,  fatte  salve  le
attivita' previste dalla presente legge; 
    p)  usare  richiami  vivi,  al  di  fuori   dei   casi   previsti
dall'articolo 5; 
    q) usare richiami  vivi  non  provenienti  da  allevamento  nella
caccia agli acquatici; 
    r) usare a fini di richiamo  uccelli  vivi  accecati  o  mutilati
ovvero  legati  per  le  ali  e  richiami  acustici  a  funzionamento
meccanico,  elettromagnetico  o   elettromeccanico,   con   o   senza
amplificazione del suono; 
    s) cacciare negli specchi d'acqua  ove  si  esercita  l'industria
della pesca o dell'acquacoltura, nonche' nei canali  delle  valli  da
pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse,
indicanti il divieto d caccia; 
    t)  commerciare  fauna  selvatica  morta   non   proveniente   da
allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico; 
    u) usare munizione spezzata nella  caccia  agli  ungulati;  usare
esche  o  bocconi  avvelenati,  vischio  o  altre  sostanze  adesive,
trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni  similari;  fare
impiego di civette; usare armi da  sparo  munite  di  silenziatore  o
impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre; 
    v) vendere a privati e  detenere  da  parte  di  questi  reti  da
uccellaggione; 
    z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica; 
    aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli  a
partire  dal  1o  gennaio   1994,   fatto   salvo   quanto   previsto
dall'articolo 10, comma 8, lettera e); 
    bb) vendere,  detenere  per  vendere,  trasportare  per  vendere,
acquistare uccelli vivi  o  morti,  nonche'  loro  parti  o  prodotti
derivati facilmente riconoscibili, anche  se  importati  dall'estero,
appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi  naturalmente  allo
stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione
europea,  ad  eccezione   delle   seguenti:   germano   reale   (anas
platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice  di  Sardegna
(alectoris  barbara);  starna  (perdix  perdix);  fagiano  (phasianus
colchicus); colombaccio (columba palumbus); 
    ((cc)  il  commercio  di  esemplari  vivi,  non  provenienti   da
allevamenti, di specie di uccelli  viventi  naturalmente  allo  stato
selvatico nel  territorio  europeo  degli  Stati  membri  dell'Unione
europea, anche se importati dall'estero)); 
    dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere  inidonee  al  loro
fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente  legge
o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale; 
    ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna  selvatica,
ad eccezione dei capi utilizzati  come  richiami  vivi  nel  rispetto
delle modalita' previste dalla presente legge e della fauna selvatica
lecitamente abbattuta, la cui detenzione  viene  regolamentata  dalle
regioni anche con le norme sulla tassidermia; 
    ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.(1) 
  2.  Se  le  regioni  non  provvedono  entro  il  termine   previsto
dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le
rotte di migrazione dell'avifauna,  il  Ministro  dell'agricoltura  e
delle  foreste  assegna  alle  regioni  stesse  novanta  giorni   per
provvedere. Decorso inutilmente  tale  termine  e'  vietato  cacciare
lungo le suddette rotte a  meno  di  cinquecento  metri  dalla  costa
marina  del  continente  e  delle  due  isole  maggiori;  le  regioni
provvedono a delimitare tali aree  con  apposite  tabelle  esenti  da
tasse. 
  3. La caccia e' vietata su  tutti  i  valichi  montani  interessati
dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una  distanza  di  mille
metri dagli stessi. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  IL D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla
L. 23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 2)
che "Non sono punibili i fatti commessi in data anteriore a quella di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in
violazione degli articoli 15, comma 11, secondo periodo, 21, comma 1,
lettera b) e 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157".