LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

note: Entrata in vigore della legge: 11-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 10-7-2010
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 20. 
            (Introduzione di fauna selvatica dall'estero) 
  1. L'introduzione dall'estero  di  fauna  selvatica  viva,  purche'
appartenente alle specie autoctone, puo' effettuarsi solo a scopo  di
ripopolamento e di miglioramento genetico. 
  2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a
ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature  per  ogni
singola specie di selvatici, al fine di avere le  opportune  garanzie
per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari. 
  ((3. Le autorizzazioni per le attivita' di  cui  al  comma  1  sono
rilasciate  dal  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali  su  parere  dell'ISPRA,  nel  rispetto  delle  convenzioni
internazionali.  Nel  caso  di  specie  di  uccelli  che  non  vivono
naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli  Stati
membri dell'Unione europea,  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali consulta preventivamente anche la  Commissione
europea)).