LEGGE 23 dicembre 1992, n. 500

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993).

note: Entrata in vigore della legge: 1/1/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2011)
Testo in vigore dal: 1-1-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
 
  1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei  programmi
regionali di sviluppo di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera  b),
della legge 14 giugno 1990,  n.  158,  al  netto  degli  stanziamenti
annuali previsti dalle leggi di settore, e' determinata per  ciascuno
degli anni 1993, 1994 e 1995 in lire 137 miliardi. (1) 
  2. A decorrere dall'anno 1993 cessa  la  corresponsione  in  favore
delle regioni a statuto ordinario delle somme di cui all'articolo  1,
comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 40, all'articolo 1, comma 2,
lettera b), del decreto-legge 13 novembre 1990, n.  326,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1991, n. 4, ed all'articolo
5, comma 2, della legge 18 gennaio 1989, n. 14. 
  3. Dalla stessa data di cui al comma 2 cessa la  corresponsione  in
favore  delle  regioni  a  statuto  speciale  delle  somme   di   cui
all'articolo 7 della legge 16 maggio 1984, n.  138,  ed  all'articolo
1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641. 
  4. Rimangono acquisite al bilancio dello Stato le  entrate  di  cui
all'articolo 1-duodecies del decreto-legge 18 agosto  1978,  n.  481,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978,  n.  641,
quelle di cui ai decreti del Presidente della  Repubblica  18  aprile
1979, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta  Ufficiale  n.  171
del 23 giugno 1979, e n. 150 del 2 giugno 1979,  che  affluiscono  ai
capitoli di entrata 3358, relativamente  alla  parte  gia'  spettante
alle regioni, e 3360, nonche' quelle di cui all'articolo  2,  lettera
a), della legge 29 novembre 1977, n. 891. 
  5.  A  decorrere  dall'anno  1993  la  quota  del  15   per   cento
dell'imposta di fabbricazione sugli oli  minerali,  loro  derivati  e
prodotti analoghi indicata all'articolo 8, primo comma,  lettera  a),
della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' ridotta al 3,10 per cento. 
  6. Il fondo comune determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge
16 maggio 1970, n. 281, e' comprensivo delle somme di cui al comma  2
e viene ripartito con decreto del Ministro  del  tesoro  in  modo  da
assicurare a ciascuna regione, unitamente alle entrate  spettanti  ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della  legge  23  ottobre
1992, n. 421, le stesse risorse complessivamente attribuite a  titolo
di fondo comune per l'anno 1992; l'eventuale ulteriore disponibilita'
sul predetto fondo e' ripartita tra le regioni  in  proporzione  alle
quote del fondo medesimo attribuite per l'anno  1992.  Le  erogazioni
sono disposte in quote  trimestrali  al  netto  delle  somme  di  cui
all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151. 
  7.  Gli  oneri  derivanti  dai  mutui  contratti   per   l'edilizia
sanitaria, ai sensi dell'articolo 20 della legge 11  marzo  1988,  n.
67, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono  a  carico
del Fondo sanitario nazionale  di  conto  capitale  fino  all'importo
massimo di lire 290 miliardi a decorrere dal 1994. ((2)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni  dalla
L. 19 luglio 1993, n. 243, ha disposto (con l'art.  8-bis,  comma  1)
che "Per l'anno 1993 non si fa luogo alla corresponsione della  quota
variabile del fondo per il finanziamento dei programmi  regionali  di
sviluppo, quale determinata dall'articolo 4, comma 1, della legge  23
dicembre 1992, n. 500". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto  (con  l'art.  4,  comma
101)  che  "Le  risorse  disponibili  per  gli  interventi   di   cui
all'articolo 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n.  500,  sono
ridotte per un importo di 17 milioni a decorrere dall'anno 2012."