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LEGGE 23 dicembre 1992, n. 498

Interventi urgenti in materia di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 13/1/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
Testo in vigore dal:  3-2-1994
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse naturali, anche per conseguire obiettivi di risparmio e di uso qualificato dei beni naturali da parte del sistema produttivo e dei cittadini, nonché per realizzare il principio che chiunque arrechi pregiudizio all'ambiente è tenuto a ripristinare la situazione precedente, nonché a corrispondere un indennizzo adeguato, il Governo, sentite le competenti commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinare la materia della concessione delle acque pubbliche e disciplinare l'importo dei canoni in ragione delle utilizzazioni previste, della quantità della domanda esistente per l'uso della risorsa idrica nel bacino idrografico e, per quanto riguarda gli usi industriali e irrigui, in ragione delle tecnologie impiegate per l'utilizzo e la distribuzione delle acque; disciplinare l'importo dei canoni per l'estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua, in funzione della granulometria e della natura del materiale estratto; disciplinare l'importo dei canoni per la concessione di spiagge lacuali, sulla base dell'estensione dell'area concessa e delle sue caratteristiche ambientali; prevedere che i nuovi importi siano stabiliti con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, entro limiti di maggiorazione non eccedenti il 10 per cento degli importi in essere per gli usi irrigui e il 30 per cento per tutti gli altri casi; prevedere l'effettuazione del monitoraggio delle acque pubbliche utilizzate a fini irrigui e delle acque di fognatura;
b) prevedere l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, anche nei casi in cui la rete fognaria è sfornita di impianto centralizzato di depurazione, fatta salva una diversa tariffa per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione. Le tariffe sono determinate tenendo conto della qualità del servizio idrico fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, in modo che sia assicurata gradualmente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
c) disciplinare le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in modo che vi sia correlazione fra entità della tariffa, quantità e qualità dei rifiuti e relativi costi di smaltimento, tenendo conto dell'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata ed in modo che sia assicurata gradualmente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
d) disciplinare i vincoli e gli oneri ai quali è sottoposta l'attività di cava in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, commisurando l'onere alla quantità dei materiali estratti, alla qualità degli stessi, alle caratteristiche delle aree interessate e fissando, altresì, modalità e condizioni per la conservazione e la manutenzione degli alvei fluviali e delle difese spondali nonché disciplinando l'eventuale utilizzazione del materiale di risulta in modo che i proventi entrino a far parte delle risorse di cui al comma 2. (2)
2.
(( . . . ))
Le risorse di cui alla lettera b) del comma 1, previa definizione degli ambiti ottimali, di cui all'articolo 35 della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed in vista della riforma organica del settore delle risorse idriche, nonché le risorse di cui alla lettera c) del medesimo comma 1, sono vincolate nel rispetto delle finalità di cui alle medesime lettere, alla copertura degli oneri di gestione ed a programmi di investimento approvati dalle regioni d'intesa con il Ministro dell'ambiente, che vigila sull'attuazione dei programmi medesimi. Le risorse di cui alla lettera d) del comma 1 sono destinate ad interventi di bonifica e di salvaguardia ambientale secondo programmi approvati dalle regioni d'intesa con il Ministro dell'ambiente. Qualora entro due anni i soggetti rispettivamente competenti non conseguano l'utilizzazione stabilita, le risorse affluiscono al bilancio dello Stato e sono impiegate dal Ministro dell'ambiente per le medesime finalità.
3. I nuovi importi dei canoni, delle tariffe e degli oneri previsti dal presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1994.
4. Il Governo è autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni di raccordo tra le norme recate dal presente articolo, dall'articolo 12 della presente legge e dai decreti legislativi previsti dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei limiti consentiti dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno-9 luglio 1993, n. 308 (in G.U. 1a s.s. 14/7/1993, n. 29) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, lett. d) della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (recante "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica")".