LEGGE 23 dicembre 1992, n. 498

Interventi urgenti in materia di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 13/1/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
Testo in vigore dal: 13-10-2000
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12 
 
  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )). 
  2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un  decreto  legislativo  con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
a) disciplinare l'entita'  del  capitale  sociale  delle  costituende
   societa' per  azioni  e  la  misura  minima  della  partecipazione
   dell'ente locale al capitale  sociale,  anche  per  assicurare  il
   diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea; 
b) disciplinare i criteri  di  scelta  dei  possibili  soci  mediante
   procedimento di confronto  concorrenziale,  che  tenga  conto  dei
   principi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle
   capacita' tecniche e finanziarie dei soggetti stessi; 
c) disciplinare la  natura  del  rapporto  intercorrente  tra  l'ente
   locale e il privato; 
d) disciplinare  forme  adeguate  di  controllo   dell'efficienza   e
   dell'economicita' dei servizi. 
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )). 
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )). 
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )). 
  6. Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi amministrati,
il  Comitato  interministeriale  prezzi  o  il  comitato  provinciale
prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni  dalla  data  di
ricezione   del   piano   finanziario   dell'investimento,   verifica
l'eventuale presenza di fattori inflattivi che  contrastino  con  gli
indirizzi  di  politica  economica  generale.  Eventuali   successivi
aumenti tariffari vengono  determinati  ai  sensi  del  comma  4;  il
Comitato interministeriale prezzi o il  comitato  provinciale  prezzi
verifica tuttavia, entro  lo  stesso  termine  perentorio  decorrente
dalla comunicazione della delibera di approvazione  della  tariffa  o
del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi  4  e  5,
alle quali l'aumento deliberato resta subordinato. 
  6-bis. Per la realizzazione di  opere  immediatamente  cantierabili
nell'ambito degli interventi di cui al comma 1,  che  risultino  gia'
aggiudicate ad imprese o consorzi di imprese a  seguito  di  regolari
gare di appalto e non attuate per carenza di  stanziamenti  pubblici,
gli enti locali  interessati  possono  disporre  l'avvio  dei  lavori
previa  conclusione  di  un  contratto  di  programma  con  organismi
finanziari e/o bancari  che  si  impegnino  ad  anticipare  le  somme
occorrenti. Al rimborso delle anticipazioni si provvede attraverso  i
proventi della  gestione  sulla  base  di  tariffe  da  stabilire  in
conformita' ai criteri di cui al presente articolo.  Il  comitato  di
cui al comma 9 predispone per lo scopo uno schema di contratto tipo. 
  7. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )). 
  8. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )). 
  9. Per le finalita' di cui al presente articolo il Ministro  per  i
problemi delle aree urbane, d'intesa con i  Ministri  competenti  per
settore, puo' promuovere gli  opportuni  accordi  od  intese  con  le
amministrazioni regionali e locali  interessate.  Gli  accordi  e  le
intese dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione di
massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377,  da
un   progetto   economico-finanziario   con    l'indicazione    degli
investimenti  privati  e  degli  eventuali   finanziamenti   pubblici
derivanti da leggi  statali,  regionali  e  da  impegni  di  bilancio
comunale, nonche' dalla specificazione delle misure organizzative  di
coordinamento e di intesa tra i soggetti interessati  ai  fini  della
tempestiva attuazione degli interventi nei  tempi  previsti  e  della
loro gestione. A tali fini, il Ministro per i problemi delle aree ur-
bane nomina un comitato nazionale  cui  devono  essere  sottoposti  i
progetti economico-finanziari, presieduto  dallo  stesso  Ministro  e
composto da dieci membri, di cui quattro nominati in  rappresentanza,
rispettivamente, del Ministero del tesoro, del Ministero  dei  lavori
pubblici, del Ministro per i problemi delle aree urbane, della  Cassa
depositi e prestiti e sei in rappresentanza degli istituti di credito
a diffusa presenza nazionale.