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LEGGE 19 dicembre 1992, n. 489

Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno.

note: Entrata in vigore della legge: 22/12/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
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Testo in vigore dal:  22-12-1992

Art. 19

Scambi intracomunitari di carni fresche: criteri di delega
1. L'attuazione delle direttive 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, e 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) per l'individuazione degli stabilimenti di macellazione e dei laboratori di sezionamento a ridotta capacità operativa oggetto della deroga di cui agli articoli 4 e 13 del testo della direttiva 64/433/CEE, allegato alla predetta direttiva 91/497/CEE, dovrà farsi riferimento, per gli stabilimenti di macellazione ad una quantità di capi suini abbattuti non inferiore a sessanta unità alla settimana e per i laboratori di sezionamento ad una quantità di materia prima carnea non inferiore alle sei tonnellate alla settimana, semprechè siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 13, secondo capoverso, della citata direttiva 64/433/CEE;
b) per l'individuazione dell'ambito locale di commercializzazione relativo agli stabilimenti di macellazione e ai laboratori di sezionamento a ridotta capacità operativa, dovrà farsi riferimento al mercato nazionale, purché il trasporto venga effettuato con mezzi adeguati a garantire il perfetto stato di conservazione delle carni.