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LEGGE 19 dicembre 1992, n. 489

Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno.

note: Entrata in vigore della legge: 22/12/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
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Testo in vigore dal:  22-12-1992

Art. 15

Etichettatura dei medicinali per uso umano: criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva 92/27/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) sarà esclusa la possibilità di riportare sulle etichette e sui fogli illustrativi diciture diverse da quelle specificate dallo stesso decreto legislativo;
b) sarà previsto che le confezioni contenenti etichetta e fogli illustrativi conformi alla previgente disciplina possano essere mantenute in commercio, ove non ostino specifici motivi di carattere sanitario, fino alla scadenza dei prodotti;
c) sarà confermata la possibilità di apportare modifiche alla disciplina sull'etichettatura e sul foglio illustrativo con le modalità previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.