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LEGGE 19 dicembre 1992, n. 489

Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno.

note: Entrata in vigore della legge: 22/12/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
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Testo in vigore dal:  22-12-1992

Art. 14

Classificazione dei medicinali per uso umano: criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva 92/26/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la classificazione in materia di fornitura di medicinali per uso umano dovrà prevedere tutte le categorie enunciate dall'articolo 2 della direttiva, con possibilità di ulteriori distinzioni, compatibili con la disciplina comunitaria;
b) con riferimento a taluni tipi di medicinali vendibili dietro presentazione di ricetta medica, in relazione alla particolare pericolosità degli stessi, potranno essere stabilite specifiche modalità, sia di compilazione della ricetta, sia di fornitura dei prodotti, per una maggiore tutela della salute pubblica;
c) in relazione alla nuova disciplina, saranno modificate le disposizioni sulla classificazione contenute nell'articolo 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67.