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LEGGE 26 febbraio 1992, n. 211

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.

note: Entrata in vigore della legge: 21-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2002)
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Testo in vigore dal:  21-3-1992

Art. 7

1. L'erogazione dei finanziamenti di competenza statale di cui all'articolo 9 è disposta dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, ed è subordinata alle approvazioni di cui all'articolo 5, comma 2, nonché alla dimostrata disponibilità delle altre fonti di finanziamento, con riferimento anche ai singoli lotti funzionali.