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LEGGE 17 febbraio 1992, n. 202

Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, per il conseguimento del diploma di baccellierato internazionale presso istituzioni scolastiche italiane.

note: Entrata in vigore della legge: 19-03-1992
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Testo in vigore dal:  19-3-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per "istituzioni scolastiche italiane" di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, si devono intendere le istituzioni scolastiche statali e, secondo le indicazioni previste dalla legge, le scuole che hanno lo status giuridico di scuole pareggiate o legalmente riconosciute, con la conseguente esclusione di tutte quelle scuole private che non risultino sedi di esame statale di maturità.
2. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 l'esame di maturità può valere ai fini del conseguimento del baccellierato internazionale solo se autorizzato ai sensi delle disposizioni riguardanti la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.
3. Resta ferma l'applicabilità della legge 30 ottobre 1986, n. 738, nei confronti delle istituzioni scolastiche straniere funzionanti all'estero o in Italia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge n. 738/1986 (Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale) è il seguente:
"1. Il diploma di baccellierato internazionale, per avere il riconoscimento previsto dal precedente art. 1, deve essere conseguito presso i collegi del Mondo Unito o presso altre istituzioni scolastiche italiane e straniere, la cui idoneità sarà accertata con l'iscrizione nell'elenco di cui al successivo comma 2.
2. Il Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri precedentemente fissati su parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cura la formazione di un elenco, da aggiornare ogni tre anni, nel quale sono iscritti quei collegi del Mondo Unito e quelle istituzioni scolastiche italiane e straniere che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra e che dimostrino, attraverso la documentazione relativa ai piani di studio, alle strutture utilizzate ed ai requisiti professionali del personale direttivo e docente impiegato, di essere idonei a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale".
- Il D.P.R. n. 419/1974 reca: "Sperimentazione e ricerca educativa, l'aggiornamento culturale e professionale e l'istituzione dei relativi istituti".