LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179

Norme per l'edilizia residenziale pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 15-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2005)
Testo in vigore dal: 18-8-2002
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 18. 
(Autorizzazione alla cessione in proprieta' del patrimonio realizzato
               da cooperative a proprieta' indivisa). 
  1. Le cooperative a proprieta' indivisa che  abbiano  usufruito  di
agevolazioni pubbliche, statali o  regionali,  concesse  prima  della
data di entrata in vigore della presente legge per la costruzione  di
alloggi da assegnare in uso  e  godimento  ai  propri  soci,  possono
chiedere al CER o  alla  regione,  in  deroga  al  divieto  statuario
previsto dal secondo comma dell'articolo 72 della  legge  22  ottobre
1971, n. 865, e successive modificazioni, l'autorizzazione  a  cedere
in proprieta' individuale tutti o parte degli alloggi  realizzati  ai
soci che ne abbiano gia' ottenuto l'assegnazione in uso e godimento. 
  2. La regione puo' concedere l'autorizzazione a cedere gli  alloggi
a condizione che: 
    a)  siano  modificati  lo  statuto  e  l'atto  costitutivo  della
societa', qualora non prevedano la possibilita' di realizzare alloggi
da assegnare anche in proprieta' individuale; 
    b) la richiesta di autorizzazione  alla  cessione  in  proprieta'
individuale, di cui al comma 1, riguardi almeno il ((50  per  cento))
degli alloggi facenti parte dell'insediamento oggetto della richiesta
di  autorizzazione  ed  essa  sia  deliberata  ((dal   consiglio   di
amministrazione e approvata nei successivi centoventi giorni con  una
doppia  votazione,  a  maggioranza  dei  due  terzi,   dell'assemblea
ordinaria regolarmente costituita da  tenere  a  distanza  di  almeno
sessanta  giorni  l'una  dall'altra)).  Qualora   la   richiesta   di
autorizzazione non riguardi la totalita' degli alloggi la cooperativa
deve assumere contestualmente l'impegno  a  provvedere  alla  diretta
gestione  degli  alloggi  che  non  verranno  ceduti  in   proprieta'
individuale ovvero deve indicare alla regione la cooperativa e l'ente
che si sono dichiarati disponibili ad acquistare gli  stessi  alloggi
alle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo  19,  documentando
tale disponibilita'; 
    c) sia modificata  la  convenzione  comunale  di  cessione  o  di
concessione  dell'area,  qualora  non   preveda   l'assegnazione   in
proprieta' individuale delle abitazioni realizzate, ovvero,  ove  non
esista,  sia  stipulata  specifica  convenzione  comunale,   per   la
determinazione del prezzo di cessione delle abitazioni, di  cui  alla
lettera b) del primo comma dell'articolo 8  della  legge  28  gennaio
1977, n. 10, e successive modificazioni. I comuni nell'ambito di tale
convenzione provvedono a determinare il prezzo di  cessione  ai  soci
sulla base dei seguenti criteri: 
      1) qualora l'autorizzazione alla cessione di  cui  al  comma  1
riguardi l'intero patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo
di cessione ai soci gia' assegnatari in godimento e'  costituito  dal
valore  delle  singole  unita'  immobiliari  risultante   dall'ultimo
bilancio approvato; 
      2) qualora l'autorizzazione di cui al numero 1)  riguardi  solo
una quota del patrimonio immobiliare  della  cooperativa,  il  prezzo
massimo di cessione e'  determinato,  per  la  parte  di  valore  del
bilancio finanziata con risorse della medesima cooperativa,  mediante
l'applicazione dei criteri di cui all'articolo  19,  comma  2,  della
presente legge e, per la parte restante, in  misura  pari  al  valore
stesso,  fermo  restando  il  prezzo  minimo  delle  singole   unita'
immobiliari da determinare secondo quanto previsto al numero  1);  le
fonti di finanziamento dell'intervento devono risultare dal programma
finanziario  approvato  dal  consiglio   di   amministrazione   della
cooperativa; 
    d) siano approvati da parte degli enti erogatori, per i mutui  in
corso di ammortamento, l'entita' del contributo, nonche' il piano  di
riparto del  mutuo  e  del  contributo  per  il  conseguente  accollo
individuale; 
    e) la stessa regione  e  gli  altri  enti  locali,  erogatori  di
eventuali provvidenze integrative alle agevolazioni di cui  al  comma
1, si esprimano sul mantenimento o meno o sulla  riduzione  di  dette
provvidenze ovvero sul rimborso di quelle gia' erogate; 
    f)  sia  acquisita  l'adesione  degli  istituti   mutuanti   alla
eventuale riduzione del capitale  mutuato  in  relazione  al  maggior
importo ammesso originariamente al  finanziamento  sulla  base  della
previsione legislativa per la realizzazione di alloggi da parte delle
cooperative a proprieta' indivisa; 
    g) ((...)) Le cessioni effettuate devono riguardare alloggi per i
quali al momento  dell'assegnazione  in  proprieta'  siano  trascorsi
almeno  cinque  anni  dall'entrata  in  ammortamento  del  mutuo.  Le
plusvalenze  realizzate  con  l'attuazione  del  piano  di   cessione
dovranno essere  impiegate  dalle  cooperative  per  incrementare  il
proprio patrimonio di alloggi in godimento. 
  3. Per gli  alloggi  ceduti  in  proprieta'  individuale  il  tasso
agevolato  viene  commisurato  a  quello  previsto  dalla  legge   di
finanziamento per gli alloggi realizzati da cooperative a  proprieta'
individuale, riferito all'epoca della concessione del  medesimo.  Gli
assegnatari che ottengano delle cessioni in proprieta' sono tenuti  a
rimborsare agli enti erogatori la differenza fra i contributi erogati
fino alla data dell'assegnazione in  proprieta'  e  quelli  previsti,
fino alla stessa data, per le cooperative a  proprieta'  individuale.
La somma risultante deve essere restituita in un'unica soluzione,  al
momento dell'atto di assegnazione in proprieta', nella misura del  50
per cento del suo  importo.  In  alternativa,  l'ente  erogatore,  su
richiesta  dei  soci  interessati,  puo'  autorizzare  il   pagamento
dell'intera somma risultante in dieci annualita' di  uguale  importo.
Gli assegnatari che ottengano la cessione in proprieta' dell'alloggio
sono altresi'  tenuti  a  corrispondere  le  spese  conseguenti  alla
modifica della convenzione comunale ed alla modifica del mutuo di cui
alle lettere c) e d) del comma 2. 
  4. Le somme introitate ai sensi del presente articolo sono  versate
alla Cassa depositi e prestiti ai sensi e per gli effetti di cui alla
lettera f) del primo comma dell'articolo  13  della  legge  5  agosto
1978, n. 457, e successive modificazioni. 
  5. Nella trasformazione dell'assegnazione in  uso  e  godimento  in
assegnazione in proprieta' individuale, di cui al presente  articolo,
i requisiti soggettivi dei soci sono  quelli  stabiliti  dalle  leggi
vigenti alla data di assegnazione in uso e godimento degli alloggi. 
    
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 28 gennaio 1994, n. 85 ha disposto (con l'art.  2,  comma  2)
che "Le regioni hanno la facolta' di differire, entro e non oltre  il
31 dicembre 1994, il  termine  per  la  presentazione  del  piano  di
cessione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera g), della legge  17
febbraio 1992, n. 179".