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LEGGE 11 febbraio 1992, n. 141

Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori.

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Testo in vigore dal:  6-3-1992

Art. 15

(Iscrizioni tardive).
1. Chi, avendone l'obbligo, non ha presentato tempestiva domanda di iscrizione alla Cassa ai sensi dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, è ammesso a presentare domanda di iscrizione tardiva. Gli effetti dell'iscrizione, che non potrà comunque essere anteriore al 1980, decorrono dall'anno in cui è stato raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume d'affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati della Cassa ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e successive modificazioni.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'interessato deve provvedere, nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 10 della presente legge, ed entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, al pagamento in unica soluzione dei contributi dovuti per gli anni arretrati e dei relativi interessi nella misura di cui al quarto comma del medesimo articolo 18 e con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno. Su richiesta dell'interessato la giunta esecutiva può concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualità, con l'aggiunta degli ulteriori interessi nella misura prevista dal citato quarto comma dell'articolo 18 e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 18.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, potranno essere sanate le inottemperanze all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, mediante l'invio della prescritta comunicazione. Il pagamento dei relativi contributi sarà effettuato con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 3.
Nota all'art. 15:
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 319/1975, così come sostituito dall'art. 22 della legge n. 576/1980, è il seguente:
"Art. 3. - La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata.
Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci".
- Per il testo dell'art. 17 della legge n. 576/1980 si veda la precedente nota all'art. 9.