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LEGGE 11 febbraio 1992, n. 141

Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori.

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Testo in vigore dal:  6-3-1992

Art. 12

(Retrodatazione di iscrizioni già avvenute).
1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è riaperto per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soli fini della retrodatazione degli effetti di iscrizioni già avvenute. La facoltà di retrodatazione è estesa ai superstiti degli iscritti deceduti dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 576 del 1980.
2. Chi si avvale della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto a corrispondere alla Cassa il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, secondo quanto previsto nel predetto articolo 29 e comunque in misura non inferiore, per ogni anno di retrodatazione, al contributo soggettivo minimo stabilito per l'anno di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 29 della legge n. 576/1980, così come modificato dall'art. 2 della legge n. 175/1983, è il seguente:
"Art. 29 (Iscrizione retroattiva e retrodatazione di iscrizioni). - Entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli avvocati, i procuratori ed i praticanti abilitati al patrocinio che abbiano esercitato con carattere di continuità la professione o il praticantato a norma dell'art.2, della legge 22 luglio 1975, n. 319, possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo o la retrodatazione degli effetti dell'iscrizione, se già iscritti, risalendo al massimo all'iscrizione agli albi e ai registri dei praticanti e comunque non oltre il 1952.
La domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla comunicazione prevista dall'art. 17, relativamente a tutti gli anni cui si vuole estendere l'efficacia dell'iscrizione.
Per gli anni anteriori al 1974, la comunicazione si deve riferire agli imponibili di ricchezza mobile. Ad essa deve seguire, a pena di decadenza del diritto, entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di accoglimento della istanza da parte della Cassa, il pagamento in unica soluzione e nei modi previsti dall'art. 18, terzo comma, per ogni anno di anzianità, del contributo dovuto in base alle disposizioni allora vigenti e comunque in misura non inferiore a lire quattrocentocinquantamila. La presente disposizione ha efficacia a decorrere dal 12 ottobre 1980.
Per conseguire la pensione, gli interessati devono dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, dall'art. 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 e dall'art. 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, per i rispettivi periodi di efficacia, nonché l'anzianità occorrente in base alle norme applicabili al momento di maturazione della pensione".