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LEGGE 10 febbraio 1992, n. 145

Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

note: Entrata in vigore della legge: 7-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1993)
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Testo in vigore dal:  7-3-1992

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per la realizzazione di interventi organici di recupero, salvaguardia, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico, bibliografico, archivistico, secondo un programma triennale di indirizzo, articolato in uno o più piani di attuazione, è autorizzata, nel triennio 1991-1993, la spesa di lire 397 miliardi.
2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali adotta, con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma triennale di indirizzo, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio di cui al comma 1;
b) recupero, salvaguardia e restauro del patrimonio di cui al comma 1;
c) acquisizione di beni mobili o immobili di particolare interesse artistico e storico;
d) prosecuzione dell'attività di inventariazione, precatalogazione e catalogazione dei beni culturali nonché di completamento e razionalizzazione del sistema informativo centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali;
e) valorizzazione del sistema museale nazionale, attraverso la realizzazione di progetti sperimentali relativi a modelli di gestione, esposizione e fruizione.
3. Il programma triennale determina, nell'ambito dello stanziamento complessivo di cui al comma 1, l'ammontare delle somme da assegnare nel triennio ai singoli obiettivi di cui al comma 2, in una quota comunque non inferiore al 50 per cento per le lettere a) e b), al 25 per cento per le lettere d) ed e) ed al 5 per cento per la lettera c).
4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), gli organi periferici e gli istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali presentano ai competenti uffici centrali proposte di interventi organici attuativi del programma triennale di indirizzo, riguardanti complessi monumentali, aree archeologiche, musei, pinacoteche, biblioteche e archivi, dando priorità ai beni particolarmente esposti al rischio di perdita parziale o totale.
5. I progetti che prevedono la collaborazione dello Stato, delle regioni e degli enti locali sono presentati dagli enti proponenti, unitamente ad uno schema di accordo di programma, al comitato regionale di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. I progetti che ottengono il parere positivo del comitato regionale sono proposti dagli organi periferici o istituti centrali al competente ufficio centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione il comitato regionale non abbia espresso alcun parere, i progetti sono comunque trasmessi al competente ufficio centrale.
6. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle proposte coordinate dai competenti uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, approva, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto recante il programma triennale di indirizzo di cui al comma 2, un piano di interventi organici. Eventuali piani successivi sono approvati entro il mese di agosto dell'anno che pre- cede quello di riferimento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 35 del D.P.R. n. 805/1975 (Organizzazione del Ministero per i beni culturali ed ambientali) è il seguente:
"Art. 35. - In ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale per i beni culturali composto dai capi degli uffici che costituiscono la conferenza regionale di cui all'art. 32 e da un numero pari di membri rappresentanti della Regione e da questa eletti o nominati secondo propri provvedimenti. Il comitato elegge nel proprio seno il presidente e un vice presidente.
Il comitato ha funzioni:
a) di collegamento informativo e conoscitivo permanente tra lo Stato e la regione;
b) di coordinamento delle iniziative e delle attività esecutive dello Stato e della regione mediante lo scambio di informazioni reciproche, la predeterminazione di programmi annuali e pluriennali delle iniziative comuni e delle iniziative dello Stato, della regione e degli enti infraregionali, da sottoporre, quando investano problemi o soluzioni di particolare impegno, al Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali;
c) di promozione e di proposta di interventi, amministrativi e tecnici, da parte dello Stato e della regione.
Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma il comitato assume le opportune intese, per quanto concerne le attività di competenza dello Stato, con il commissario del Governo.
Il comitato può chiamare a partecipare alle proprie riunioni amministratori ed esperti. Le funzioni di segreteria sono assicurate dall'ufficio amministrativo avente sede nel capoluogo di regione che sarà indicato con decreto del Ministro".