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LEGGE 10 febbraio 1992, n. 145

Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

note: Entrata in vigore della legge: 7-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1993)
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Testo in vigore dal:  20-7-1993
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Art. 5


1.
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 MAGGIO 1993, N. 149 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 237 ))
.
2. Per le spese di progettazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), promossi dagli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, e da essi progettati e diretti, è riservata una quota non superiore al 5 per cento.