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LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179

Norme per l'edilizia residenziale pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 15-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2005)
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Testo in vigore dal:  15-3-1992

Art. 4

(Quota di riserva
per particolari categorie sociali).
1. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, possono riservare una quota non superiore al 15 per cento dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuale, di volta in volta, dalle regioni stesse. Per tali interventi i requisiti soggettivi ed oggettivi sono stabiliti dalle regioni, anche in deroga a quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni all'articolo 6.
2. Le regioni, altresi, potranno destinare nell'ambito della riserva di cui al comma 1, una quota dei fondi di cui all'articolo 13, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la realizzazione da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa di alloggi da assegnare in godimento a lavoratori dipndenti, con le procedure attuative di cui all'articolo 55, lettera c), della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, nel quadro dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 4, primo comma, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni formulano al Ministero dei lavori pubblici proposte per risolvere eventuali problemi finanziari di cooperative edilizie in difficoltà economica, utilizzando la riserva di cui al comma 1. In caso di mancata capienza nei suddetti fondi, le regioni possono provvedere con proprie disponibilità. I requisiti essenziali per i singoli soci delle medesime cooperative, al momento dell'assegnazione dell'alloggio, rimangono fissati dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 13, lettera b) della citata legge n. 457/1978 è il seguente:
"Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i conti correnti istituiti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 27 maggio 1975, n. 166, sono trasferiti alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti presso la quale vengono depositate anche le somme derivanti da:
a) (omissis);
b) i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro e le somme dovute dallo Stato in base alle vigenti disposizioni e ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, successive leggi di proroga dei versamenti dei contributi stessi, da versare trimestralmente".
- Il testo dell'art. 55, lettera c), della legge n. 865/1971 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme nella espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazioni di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale agevolata e convenzionata) e il seguente:
"1. I fondi di cui alle lettere c) e d) del successivo art. 67 sono destinati per:
a) - b) (omissis);
c) - finanziamenti di cooperative costituite tra lavoratori dipendenti, le quali concorrono alla costruzione degli alloggi con l'apporto dell'area, nella misura non superiore al 15 per cento dei fondi stessi".
- Il testo dell'art. 4, primo comma, lettera e), della citata legge n. 457/1978 è il seguente:
"Le regioni, per le finalità di cui all'articolo 1, provvedono in particolare a:
a) - d) (omissis);
e) esercitare la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie, comunque fruenti di contributi pubblici".