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LEGGE 5 febbraio 1992, n. 93

Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro.

note: Entrata in vigore della legge: 1-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2010)
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Testo in vigore dal:  1-7-2010
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Art. 4

Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori
1. Dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie degli artisti interpreti o esecutori firmatarie dei contratti collettivi nazionali è costituito l'IMAIE, avente come finalità statutaria la tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori nonché l'attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie.
2. L'IMAIE, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, inoltra domanda per l'erezione in ente morale.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2010, N. 64, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2010, N. 100))
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4. All'istituzione ed al funzionamento dell'IMAIE si provvede senza oneri a carico del bilancio dello Stato.