LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91

Nuove norme sulla cittadinanza.

note: Entrata in vigore della legge: 16-8-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2022)
Testo in vigore dal: 4-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 9-bis 
 
  1.  Ai  fini  dell'elezione,  acquisto,  riacquisto,   rinuncia   o
concessione   della   cittadinanza,   all'istanza   o   dichiarazione
dell'interessato deve  essere  comunque  allegata  la  certificazione
comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge. 
  2. Le istanze o dichiarazioni di  elezione,  acquisto,  riacquisto,
rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al  pagamento
di un contributo ((di importo pari a 250)) euro. 
  3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 e' versato
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnato  allo
stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la
meta', al finanziamento di progetti del Dipartimento per le  liberta'
civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale  e
alla  cooperazione  e  assistenza  ai  Paesi  terzi  in  materia   di
immigrazione  anche  attraverso   la   partecipazione   a   programmi
finanziati dall'Unione europea e, per l'altra meta',  alla  copertura
degli  oneri  connessi  alle  attivita'   istruttorie   inerenti   ai
procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento  in  materia  di
immigrazione, asilo e cittadinanza.