LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91

Nuove norme sulla cittadinanza.

note: Entrata in vigore della legge: 16-8-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2022)
Testo in vigore dal: 10-12-1994
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
  1. Ai sensi  dell'articolo  5,  la  cittadinanza  si  acquista  con
decreto  del  Ministro  dell'interno,  a  istanza   dell'interessato,
presentata al sindaco del  comune  di  residenza  o  alla  competente
autorita' consolare. ((1)) 
  2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3  della  legge
12 gennaio 1991, n. 13. 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, ha disposto (con l'art. 8,  comma
1) che "Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della  legge  24  dicembre
1993, n. 537, a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  regolamento  sono  abrogate,   limitatamente   alle   parti
modificate con il presente regolamento, le seguenti norme: l'articolo
7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e gli articoli 4,  7,
14, commi 1, 2 e 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  12
ottobre 1993, n. 572."