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LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91

Nuove norme sulla cittadinanza.

note: Entrata in vigore della legge: 16-8-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/10/2023)
Testo in vigore dal:  1-1-1997
aggiornamenti all'articolo

Art. 17

1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151. (2)
((3))
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AGGIORNAMENTO (2)
La legge 22 dicembre 1994, n. 736 ha disposto che "il termine di
due anni, previsto dal presente art. 17, è prorogato fino al 15 agosto 1995".
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto (con l'art. 2, comma
195) che "Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già prorogato con legge 22 dicembre 1994, n. 736, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997".