stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91

Nuove norme sulla cittadinanza.

note: Entrata in vigore della legge: 16-8-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/2025)
Testo in vigore dal:  24-5-2025
aggiornamenti all'articolo

Art. 17

1.
((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis, chi è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell'articolo 8, numeri 1 e 2, o dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso in data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027))
.
2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19
maggio 1975, n. 151. (2) (3)


----------------
AGGIORNAMENTO (2)
La legge 22 dicembre 1994, n. 736 ha disposto che "il termine di
due anni, previsto dal presente art. 17, è prorogato fino al 15 agosto 1995".
-----------------


AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto (con l'art. 2, comma
195) che "Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già prorogato con legge 22 dicembre 1994, n. 736, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997".