LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91

Nuove norme sulla cittadinanza.

note: Entrata in vigore della legge: 16-8-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-1997
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 17. (2) (3) 
  1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli  8
e 12 della legge 13  giugno  1912,  n.  555,  o  per  non  aver  reso
l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge  21  aprile  1983,  n.
123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal  senso  entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo  219  della  legge  19
maggio 1975, n. 151. (2) ((3)) 
    
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AGGIORNAMENTO (2)
La legge  22   dicembre 1994, n. 736 ha disposto che "il termine di
due anni,  previsto  dal  presente   art. 17, e' prorogato fino al 15
agosto 1995".
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
195) che "Il termine per la presentazione della dichiarazione di  cui
al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,  gia'
prorogato con legge  22  dicembre  1994,  n.  736,  e'  ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1997".