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LEGGE 5 febbraio 1992, n. 169

Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini.

note: Entrata in vigore della legge: 14/3/1992
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Testo in vigore dal:  14-3-1992

Art. 7

1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento di cui all'articolo 4, comma 2, le denominazioni di origine controllata non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei decreti medesimi.
2. A partire dalla data di cui al comma 1 è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che recano la denominazione di origine controllata in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.
3. Ove i decreti di riconoscimento non dispongano diversamente, il divieto di cui al comma 2 non si estende all'impiego di sottospecificazioni geografiche veritiere, come nomi di fattorie, di tenute, di comuni e di frazioni, purché graficamente riportate in dimensione dimezzata rispetto ai caratteri con cui vengono trascritte le denominazioni riconosciute.