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LEGGE 5 febbraio 1992, n. 169

Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini.

note: Entrata in vigore della legge: 14/3/1992
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Testo in vigore dal:  14-3-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le denominazioni e le definizioni degli oli d'oliva sono quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1915/87 del Consiglio del 2 luglio 1987, e dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.