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LEGGE 5 febbraio 1992, n. 122

Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.

note: Entrata in vigore della legge: 05/03/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/2012)
Testo in vigore dal:  6-12-2000
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558))
.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558))
.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558))
.
3-bis. La dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione, è stabilita ed aggiornata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con cadenza biennale.
((6))


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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 ha disposto (con l'art. 15, comma 1, lettera b)) che "il comma 3-bis dell'art. 2, nella parte in cui se ne dispone l'abrogazione, non è stato ammesso al "Visto" della Corte dei conti".