LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21

Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

note: Entrata in vigore della legge: 7-2-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
Testo in vigore dal: 13-2-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi
e di autorizzazione per l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con
                             conducente 
 
  1. I  veicoli  o  natanti  adibiti  al  servizio  di  taxi  possono
circolare  e  sostare  liberamente  secondo  quanto   stabilito   dai
regolamenti comunali. 
  2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio  del  servizio  sono
effettuati con partenza dal territorio del comune che  ha  rilasciato
la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del  conducente
per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale,  fatto
salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4. 
  3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a  mezzo  di
autovetture, e' vietata la sosta in  posteggio  di  stazionamento  su
suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio  di  taxi.  In
detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con  conducente
possono   sostare,   a   disposizione   dell'utenza,   esclusivamente
all'interno della rimessa.  I  comuni  in  cui  non  e'  esercito  il
servizio taxi possono autorizzare  i  veicoli  immatricolati  per  il
servizio di  noleggio  con  conducente  allo  stazionamento  su  aree
pubbliche destinate  al  servizio  di  taxi.  Ai  veicoli  adibiti  a
servizio di noleggio con conducente e' consentito l'uso delle  corsie
preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione  previste
per i taxi e gli altri servizi pubblici. (2) (3) (4) (6) (8) 
  ((4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di  noleggio  con
conducente sono  effettuate  presso  la  rimessa  o  la  sede,  anche
mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il  termine
di ogni singolo servizio di noleggio con conducente  devono  avvenire
presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3,  con  ritorno  alle
stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono
avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area  metropolitana
in  cui  ricade  il  territorio  del   comune   che   ha   rilasciato
l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto
l'obbligo di compilazione e tenuta da  parte  del  conducente  di  un
foglio di servizio in formato elettronico,  le  cui  specifiche  sono
stabilite dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con
proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero  dell'interno.
Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa
del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e  chilometri  di
partenza e arrivo; d)  orario  di  inizio  servizio,  destinazione  e
orario di fine servizio; e) dati  del  fruitore  del  servizio.  Fino
all'adozione del decreto di cui  al  presente  comma,  il  foglio  di
servizio elettronico e' sostituito da  una  versione  cartacea  dello
stesso,  caratterizzata  da  numerazione  progressiva  delle  singole
pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per  quello
in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del  veicolo
per un periodo non inferiore a quindici giorni,  per  essere  esibito
agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa)).
((10)) 
  ((4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4,  l'inizio  di  un
nuovo servizio puo' avvenire senza il rientro in rimessa, quando  sul
foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla  rimessa
o dal pontile d'attracco, piu'  prenotazioni  di  servizio  oltre  la
prima, con partenza o  destinazione  all'interno  della  provincia  o
dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha
rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e
Sardegna, partenze e destinazioni  possono  ricadere  entro  l'intero
territorio regionale.)) ((10)) 
  ((4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma  3,  e'  in  ogni
caso consentita la fermata su suolo  pubblico  durante  l'attesa  del
cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio  e  nel  corso
dell'effettiva prestazione del servizio stesso)). 
     5) dati  del  committente.  Tale  documentazione  dovra'  essere
tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.  (2)  (3)
(4) (6) (8) 
  5. I comuni in cui non e' esercito  il  servizio  di  taxi  possono
autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di  noleggio  con
conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio
di taxi. 
  6.  I  comuni,  ferme  restando  le  attribuzioni  delle  autorita'
competenti  in  materia  di  circolazione  negli   ambiti   portuali,
aeroportuali e  ferroviari,  ed  in  accordo  con  le  organizzazioni
sindacali  di  categoria  dei  comparti  del  trasporto  di  persone,
possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3,
purche' la sosta avvenga in  aree  diverse  da  quelle  destinate  al
servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte,  delimitate
e individuate come rimessa. 
  7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei
varchi prospicienti il transito dei passeggeri. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni  dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla  L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1)  che
"Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla  legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di  persone  mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni  ed
agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma  1-quater,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e'  sospesa  fino
al 30 giugno 2009". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni  dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art. 23,  comma  2  del
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni  dalla  L.  3
agosto 2009, n. 102, nel modificare l'art.  29,  comma  1-quater  del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla  L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1)  che
"Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla  legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di  persone  mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni  ed
agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma  1-quater,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e'  sospesa  fino
al 31 dicembre 2009". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni  dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art.  5,  comma  3  del
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla  L.
26 febbraio 2010, n. 25, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla  L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1)  che
"Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla  legge
15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di  persone  mediante
autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni  ed
agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma  1-quater,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e'  sospesa  fino
al 31 marzo 2010". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, nel modificare l'art. 7-bis,  comma
1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, che a sua volta modifica  l'art.  29,  comma
1-quater  del  D.L.  30  dicembre  2008,  n.  207,   convertito   con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14,  ha  conseguentemente
disposto  (con  l'art.  9,  comma  3)   che   "Conseguentemente,   la
sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende  prorogata  fino  al  31
dicembre 2017". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, nel modificare l'art. 7-bis,  comma
1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 9 aprile 2009, n. 33, che a sua volta modifica  l'art.  29,  comma
1-quater  del  D.L.  30  dicembre  2008,  n.  207,   convertito   con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14,  ha  conseguentemente
disposto (con l'art. 1, comma 1136, lettera b)) che  "la  sospensione
dell'efficacia   disposta   dall'articolo   7-bis,   comma   1,   del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende  prorogata  fino  al  31
dicembre 2018". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio -
26 marzo 2020, n.  56  (in  G.U.  1ª  s.s.  01/04/2020,  n.  14),  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10-bis, comma 1,
lettera e)  del  D.L.  14  dicembre  2018,  n.  135,  convertito  con
modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, (che ha modificato il
comma 4 del presente articolo) "nella parte in cui ha  sostituito  il
secondo periodo del comma 4 dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1992,
n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante  autoservizi
pubblici non di linea)" e dell'art. 10-bis, comma 1, lettera  f)  del
D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla  L.
11 febbraio 2019, n.  12,  (che  ha  introdotto  il  comma  4-bis  al
presente articolo) "nella parte in cui ha  aggiunto  il  comma  4-bis
all'art. 11 della legge n. 21 del 1992, e 9,  del  d.l.  n.  135  del
2018".