LEGGE 30 dicembre 1991, n. 412

Disposizioni in materia di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 31-12-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
                        Assistenza sanitaria 
 
 1. Il Governo determina, con effetto dal 1 gennaio 1992, i livelli 
  di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di  uniformita'
sul territorio nazionale nonche'  gli  standard  organizzativi  e  di
attivita' da utilizzare per il calcolo  del  parametro  capitario  di
finanziamento di ciascun livello assistenziale per  l'anno  1992.  Il
provvedimento e' adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera
d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, ed emanato a' termini  dell'articolo
1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, sulla base dei seguenti  limiti
e principi: 
a) i livelli di assistenza sanitaria sono definiti nel rispetto delle
   disposizioni   di   legge,   delle   direttive   comunitarie    e,
   limitatamente alle  modalita'  di  erogazione,  degli  accordi  di
   lavoro per il personale dipendente; 
b) gli standard organizzativi e di attivita' sono determinati a  fini
   di  calcolo  del  parametro  capitario  di  finanziamento  e   non
   costituiscono vincolo organizzativo per le  regioni  e  le  unita'
   sanitarie locali; 
c) il parametro  capitario  per  ciascun  livello  di  assistenza  e'
   finanziato in rapporto alla popolazione  residente.  La  mobilita'
   sanitaria interregionale e' compensata in sede nazionale; 
d) per favorire la manovra di rientro e' istituito, nell'ambito delle
   disponibilita'  del  Fondo  sanitario  nazionale,  un   fondo   di
   riequilibrio da utilizzarsi per sostenere le regioni con dotazione
   di servizi eccedenti gli standard di riferimento; 
e) in ogni caso e' garantita la somministrazione gratuita di  farmaci
   salvavita ed il regime  di  esenzione  dalla  partecipazione  alla
   spesa  sanitaria  prevista  dalle  leggi  vigenti.   La   verifica
   dell'andamento della spesa ed il rispetto  dell'uniformita'  delle
   prestazioni e' effettuata in sede di Conferenza permanente  per  i
   rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
   e Bolzano. I risultati dalla verifica sono trasmessi al Parlamento
   al 31 luglio ed al 31 dicembre, anche  ai  fini  dell'adozione  di
   eventuali misure correttive. 
  2.  Le  regioni,  con  apposito  provvedimento  programmatorio   di
carattere generale anche a stralcio del  piano  sanitario  regionale,
possono dichiarare la decadenza delle  convenzioni  in  atto  per  la
specialistica esterna e con  le  case  di  cura  e  rideterminare  il
fabbisogno di attivita' convenzionale  necessarie  per  assicurare  i
livelli  obbligatori  uniformi  di  assistenza,  nel  rispetto  delle
indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 23 ottobre  1985,
n. 595. Le convenzioni possono essere stipulate anche con istituzioni
sanitarie private gestite  da  persone  fisiche  e  da  societa'  che
erogano prestazioni  poliambulatoriali,  di  laboratorio  generale  e
specialistico in materia di analisi chimico-cliniche, di  diagnostica
per  immagini,  di  medicina  fisica  e  riabilitazione,  di  terapia
radiante ambulatoriale, di medicina nucleare  in  vivo  e  in  vitro.
Dette  istituzioni   sanitarie   sono   sottoposte   al   regime   di
autorizzazione e vigilanza sanitaria di  cui  all'articolo  43  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e devono avere un direttore sanitario
o tecnico, che risponde personalmente dell'organizzazione  tecnica  e
funzionale  dei  servizi  e  del  possesso  dei   prescritti   titoli
professionali da parte del personale che ivi opera. 
  3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 17 MAGGIO 1996,  N.  280,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 LUGLIO 1996,  N.  382.Le  regioni  sono
tenute ad attuare, a modifica  di  quanto  previsto  dalla  legge  12
febbraio 1968, n. 132, il modello delle aree funzionali omogenee  con
presenza  obbligatoria  di  day  hospital,  conservando  alle  unita'
operativa che vi confluiscono l'autonomia funzionale in  ordine  alle
patologie di competenza, nel quadro di una  efficace  integrazione  e
collaborazione con altre strutture affini e con uso in  comune  delle
risorse umane e strumentali. PERIODO SOPPRESSO  DAL  D.L.  17  MAGGIO
1996, N. 280, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18  LUGLIO  1996,
N. 382. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 17 MAGGIO 1996, N. 280, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 LUGLIO 1996, N. 382. PERIODO  SOPPRESSO
DAL D.L. 17 MAGGIO 1996, N. 280, CONVERTITO CON  MODIFICAZIONI  DALLA
L. 18 LUGLIO 1996, N. 382. 
  4. A decorrere dal 1 gennaio 1992, la quota di partecipazione  alla
spesa farmaceutica del 40 per cento e' elevata al 50  per  cento  con
arrotondamento alle cinquecento lire superiori, la quota fissa  sulle
singole prescrizioni farmaceutiche, e' determinata in lire 3.000 e in
lire 1.500 per le confezioni a base di antibiotici, e per i  prodotti
in fleboclisi e in confezione monodese. Tale quota e' dovuta da tutti
i cittadini, esclusi i pensionati esentati dalla partecipazione  alla
spesa sanitaria per motivi  di  reddito  e  gli  invalidi  di  guerra
titolari  di  pensione   diretta   vitalizia,   nonche',   ai   sensi
dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, i grandi  invalidi
per  servizio.  La  quota  di  partecipazione  alla  spesa   per   le
prestazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  b),   del
decreto-legge   25   novembre   1989,   n.   382,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  25  gennaio  1990,  n.  8,  e  per   le
prestazioni di medicina fisica e  di  riabilitazione  e'  determinata
nella misura del 50 per cento. A decorrere dal 1  gennaio  1992,  per
ciascuna  ricetta  relativa  a  prestazioni  sanitarie,   esclusi   i
ricoveri, diverse da quelle farmaceutiche, e' dovuta una quota  fissa
di lire 3.000 da corrispondere,  all'atto  della  prestazione,  dagli
assistiti non esenti dalla partecipazione alla  spesa  sanitaria.  E'
soppresso l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 5,  della  legge
29 dicembre 1990, n. 407, e il limite massimo di partecipazione  alla
spesa per prestazioni specialistiche e di diagnostica  strumentale  e
di  laboratorio  e  per  prestazioni  di   medicina   fisica   e   di
riabilitazione  e'  fissato   in   lire   70.000   per   prescrizioni
contemporanee di ciascuna branca  specialistica  oltre  al  pagamento
della quota fissa per singola ricetta;  la  quota  di  partecipazione
alla spesa per le cure termali e' determinata nella misura del 50 per
cento delle tariffe convenzionate con il cura; il limite  massimo  di
in lire 70.000 per ciclo di cura; il limite massimo di partecipazione
alla spesa farmaceutica e' fissato in lire 50.000 per  ricetta  oltre
al pagamento della quota fissa per singola prescrizione. Le quote  di
spettanza  sul  prezzo  di  vendita  al  pubblico  delle  specialita'
medicinali in prontuario terapeutico sono fissate per i grossisti  al
7,5 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta
sul valore aggiunto (IVA); per i farmacisti al  25,5  per  cento  sul
prezzo di vendita al pubblico al  netto  dell'IVA.  PERIODO  ABROGATO
DALLA L. 23 DICEMBRE 1994, N. 724. A decorrere dal 1 gennaio  1992  i
prezzi delle specialita' medicinali collocate  nelle  classi  di  cui
all'articolo 19, comma 4, lettera a), e  b),  della  legge  11  marzo
1988,  n.  67,  sono  ridotti  dalle  seguenti  misure   percentuali,
specialita' medicinali con prezzo fino a lire 15.000:  1  per  cento,
specialita' medicinali con prezzo da lire 15.001 a lire 50.000; 2 per
cento; specialita' medicinali con prezzo superiore a lire  50.000;  4
per cento. La riduzione non si applica ai  prezzi  delle  specialita'
medicinali determinati con il metodo di cui al provvedimento del  CIP
n. 29 del 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  238  dell'11
ottobre 1990, ai prezzi dei farmaci di cui alla parte A dell'allegato
alla direttiva 87/22/CEE del  Consiglio  del  22  dicembre  1986,  ed
inclusi nell'articolo 10, comma 2, del  decreto  legge  12  settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
1983, n. 638, ed a quelli di biotecnologia da DNA  ricombinante.  Per
le cessioni effettuate dalle farmacie i nuovi prezzi si applicano  al
quindicesimo giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del relativo provvedimento del CIP. Nel  1992  non  si  da'
luogo  all'ammissione  nel  prontuario  di  nuove   specialita'   che
rappresentino modifiche di confezione o di composizione o di forma  o
di  dosaggio  di  specialitagia'  presenti  nel  prontuario   e   che
comportino un  aumento  del  costo  per  ciclo  terapeutico.  PERIODO
SOPPRESSO  DAL  D.L.  30  DICEMBRE  1993,  N.  557,  CONVERTITO   CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 1994, N. 133 .Le ricette a  carico
del Servizio sanitario nazionale per prescrizioni o  prestazioni  con
prezzo superiore a lire 100.000 sono sottoposte  a  controllo,  anche
con riscontri presso gli assistiti, adottando il codice fiscale  come
numero distintivo del cittadino, incrociando i dati di esenzione  con
quelli fiscali e previdenziali e inserendo  gli  esenti  per  reddito
nelle verifiche  fiscali  a  cura  dell'amministrazione  finanziaria,
adottando metodiche che permettano l'evidenziazione delle ricette per
gli esenti, formalizzando e pubblicizzando gli indicatori di  consumo
di farmaci di esenzione per cittadino e di consumo  dei  farmaci  per
giornata di degenza per le  distinte  unita'  operative  ospedaliere,
riorganizzando le farmacie ospedaliere e procedendo agli acquisti  di
farmaci  solo  attraverso  normali  gare  di  appalto,  adottando  la
numerazione prograssiva sui  bollini  autoadesivi  delle  specialita'
medicinali ed effettuando dall'interno dell'Osservatorio dei prezzi e
delle tecnologie il controllo incrociato tra i dati  delle  forniture
farmaceutiche industriali per regione e i dati di  liquidazione  alle
farmacie, con  le  seguenti  azioni  repressive,  anche  a  cura  dei
carabinieri dei Nuclei  antisofisticazione  e  sanita',  in  caso  di
accertate anomalie di danno del Servizio sanitario nazionale restando
attribuiti alla responsabilita' regionale gli ulteriori ritardi nella
adozione  generalizzata  della  lettura  ottica  delle   prescrizioni
mediche  e  la  conseguente  mancata  attivazione  delle  Commissioni
professionali di verifica previste dal contratto di  lavoro  e  dalle
convenzioni; gli amministratori straordinari sono responsabili  della
piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5,  comma  6,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, relative alle sanzioni a carico
dei cittadini e dei medici che  fanno  uso  abusivo  delle  esenzioni
dalla partecipazione alla spesa  sanitaria.  I  comuni  e  le  unita'
sanitarie  locali  sono  tenuti  a   rendere   disponibili   per   la
consultazione  pubblica  gli  elenchi  dei  soggetti   esenti   dalla
partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. 
  5. In caso  di  spesa  sanitaria  superiore  a  quella  parametrica
correlata ai livelli obbligatori uniformi  di  cui  al  comma  1  non
compensata da minori spese in altri settori, le regioni  decidono  il
ricorso alla propria e autonoma capacita' impositiva ovvero adottano,
in condizioni di uniformita'  all'interno  della  regione,  le  altre
misure previste dall' articolo 29 della legge 28 febbraio 1986 n. 41. 
  6. In deroga alla normativa vigente, e  nel  rispetto  dei  livelli
uniformi  di  assistenza  e  dei   rispettivi   finanziamenti,   sono
consentite   sperimentazioni   gestionali,   ivi   comprese    quelle
riguardanti modalita' di pagamento e di  remunerazione  dei  servizi,
quelle riguardanti servizi e prestazioni forniti da soggetti singoli,
istituzioni ed associazioni volontarie  di  mutua  assistenza  aventi
personalita' giuridica, consorzi e societa' di servizi. 
  7. Con il Servizio sanitario nazionale puo' intercorrere  un  unico
rapporto di lavoro. Tale rapporto e'  incompatibile  con  ogni  altro
rapporto di lavoro  dipendente,  pubblico  o  privato,  e  con  altri
rapporti anche di natura  convenzionale  con  il  Servizio  sanitario
nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario  nazionale
e' altresi' incompatibile con l'esercizio di altre attivita' o con la
titolarita' o con la compartecipazione delle  quote  di  imprese  che
possono  configurare  conflitto   di   interessi   con   lo   stesso.
L'accertamento delle incompabilita' compete, anche su  iniziativa  di
chiunque vi abbia interesse, all'amministratore  straordinario  della
unita' sanitaria locale al  quale  compete  altresi'  l'adozione  dei
conseguenti provvedimenti. Le situazioni di  incompatibilita'  devono
cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. A decorrere dal  1  gennaio  1993,  al  personale  medico  con
rapporto di lavoro a tempo definito, in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge, e' garantito il passaggio a  domanda,
anche in soprannumero, al  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno.  In
corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla riduzione  delle
dotazioni organiche, sulla base  del  diverso  rapporto  orario,  con
progressivo   riassorbimento   delle    posizioni    soprannumerarie.
L'esercizio dell'attivita' libero-professionale dei medici dipendenti
del Servizio sanitario nazionale e' compatibile  col  rapporto  unico
d'impiego, purche' espletato fuori dell'orario di lavoro  all'interno
delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con  esclusione
di  strutture  private  convenzionate  con  il   Servizio   sanitario
nazionale. Le disposizioni del presente comma si applicano  anche  al
personale di cui all'articolo 102 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  11   luglio   1980,   n.   382.   Per   detto   personale
all'accertamento  delle  incompatibilita'  provvedono  le   autorita'
accademiche competenti. Resta valido quanto stabilito dagli  articoli
78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre
1990, n. 384. In sede di definizione degli accordi  convenzionali  di
cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' definito
il campo di applicazione del principio di unicita'  del  rapporto  di
lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali. 
  8. E' abolito il controllo  dei  comitati  regionali  di  controllo
sugli atti delle unita' sanitarie locali e degli istituti di ricovere
e cura a carattere scientifico, nonche' gli enti di cui  all'articolo
41, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e degli  enti
ospedalieri di cui all'articolo 1,  comma  13,  del  decreto-legge  6
febbraio 1991, n. 35, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 1991, n. 111. Limitatamente agli atti delle  unita'  sanitarie
locali e dei sopracitati enti ospedalieri riguardanti il bilancio  di
previsione, le variazioni di  bilancio  e  il  conto  consuntivo,  la
determinazione   della   consistenza   qualitativa   e   quantitativa
complessiva del personale, la deliberazione  di  programmi  di  spese
pluriennali e  i  provvedimenti  che  disciplinano  l'attuazione  dei
contratti e delle convenzioni, il controllo preventivo e'  assicurato
direttamente dalla regione, che e' tenuta a  pronunciarsi,  anche  in
forma di silenzio-assenso,  entro  quaranta  giorni  dal  ricevimento
dell'atto. I provvedimenti come sopra approvati diventano definitivi. 
Per gli istituti di ricovero  a  cura  a  carattere  scientifico,  il
controllo di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente
della  Repubblica  31  luglio  1980,  n.  617,  e'  esteso  anche  ai
provvedimenti riguardanti i programmi di spesa pluriennali  e  quelli
per la disciplina e l'attribuzione dei contratti e delle convenzioni. 
Il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, e' modificato  in
quaranta giorni. 
  9.  E'  istituita  la  struttura  tecnica  interregionale  per   la
disciplina  dei  rapporti  con  il  personale  convenzionato  con  il
Servizio sanitario nazionale.  Tale  struttura,  che  rappresenta  la
delegazione  di  parte  pubblica  per  il   rinnovo   degli   accordi
riguardanti il  personale  sanitario  a  rapporto  convenzionale,  e'
costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza  dei
presidenti delle regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. Della predetta delegazione fanno parte,  limitatamente  alle
materie di rispettiva  competenza,  i  rappresentanti  dei  Ministeri
dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche  sociali,
e della salute, designati dai rispettivi  Ministri.  Con  accordo  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'  disciplinato  il
procedimento  di  contrattazione  collettiva  relativo  ai   predetti
accordi tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40,  41,  42,
46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale
fine e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 2 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2003. ((27)) 
  9-bis. La struttura di cui al comma 9, fermo restando il limite  di
autorizzazione di spesa ivi indicato, rappresenta la  delegazione  di
parte pubblica anche per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale
per  le  farmacie  pubbliche  e  private.  Con  accordo  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sul  quale  e'  sentita  la
Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, e' disciplinato  il
procedimento  di  contrattazione  collettiva  relativo  al   predetto
accordo. 
  9-ter. Nel rinnovo degli accordi nazionali di  cui  ai  commi  9  e
9-bis,   per    gli    aspetti    riguardanti    la    collaborazione
interprofessionale,  in  riferimento   alle   disposizioni   di   cui
all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009,  n.  69,  e  al  relativo
decreto legislativo di attuazione,  sono  congiuntamente  sentite  la
Federazione degli Ordini dei farmacisti  italiani  e  la  Federazione
nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. 
  10. Le tariffe relative alle  prestazioni  di  cui  all'articolo  7
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono rideterminate, a decorrere
dal 1 gennaio 1992, con riferimento alle  tariffe  vigenti  nell'anno
1981 incrementate della variazione percentuale dell'indice dei prezzi
al consumo per famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 1981
e 1991; la rideterminazione deve comunque  comportare  un  incremento
delle tariffe non inferiore al 70 per cento di quelle vigenti  al  31
dicembre 1991. A partire dall'esercizio finanziario 1992, le somme di
cui all'articolo 69, primo comma, lettere b), c) ed e),  della  legge
23 dicembre 1978, n.  833  sono  trattenute  dalle  unita'  sanitarie
locali, dalle regioni e  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  per  essere  totalmente  utilizzate  ad  integrazione   del
finanziamento di parte corrente. 
  11. Per le regioni a statuto speciale e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, le misure del 20 per cento, del 10 per  cento  e
del 5 per cento, di cui all'articolo 19, comma 1,  del  decreto-legge
28 dicembre 1989, n. 415 convertito, con modificazioni,  dalla  legge
28 febbraio 1990, n. 38, sono sostituite, rispettivamente, dal 28 per
cento, dal 14 per cento e dal 7 per cento. Per il finanziamento degli
oneri a carico dei  rispettivi  bilanci  conseguenti  alle  riduzioni
disposte dal predetto articolo 19, le regioni e le province  autonome
possono assumere mutui con  istituti  di  credito  nel  rispetto  dei
limiti massimi  previsti  dai  rispettivi  statuti  e  dalle  vigenti
disposizioni. 
  12. Quanto disposto dall'articol 2, comma 6, della legge 28  luglio
1989, n. 262, non si applica nei confronti delle istituzioni ed enti,
non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria
direttamente o convenzionalmente  sovvenzionate  dallo  Stato,  dalle
regioni o delle unita' sanitarie locali. 
  13. Le regioni a statuto ordinario per le esigenze di  manutenzione
straordinaria e per gli  acquisti  delle  attrezzature  sanitarie  in
sostituzione di quelle obsolete sono autorizzate per l'anno  1992  ad
assumere mutui decennali, ad un tasso di interesse  non  superiore  a
quello massimo stabilito in applicazione dell'articolo 13,  comma  1,
del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n.   415,   convertito   con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1990,  n.  38,   per   un
complessivo importo di lire 1.500 miliardi; per le stesse  finalita',
per l'anno  1992,  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico nonche' gli istituti zoo-profilattici  sperimentali  sono
autorizzati a contrarre mutui per un importo complessivo di lire  100
miliardi.  Il  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanita', sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  delibera  gli  importi
mutuabili da ciascuna regione, da ciascun istituto di ricovero e cura
a  carattere  scientifico  e  da  ciascun  istituto   zooprofilattico
sperimentale. Le operazioni di mutuo sono effettuate con le aziende e
gli istituti di credito ordinario e speciale individuati da  apposito
decreto del Ministro del tesoro. Ai conseguenti oneri di ammortamento
valutati in lire 384 miliardi per l'anno 1993 e in lire 288  miliardi
per gli anni  successivi  si  provvede  con  quota  parte  del  Fondo
sanitario nazionale - parte in conto capitale - allo scopo vincolata.
(25) 
  14. Per le finalita' previste  dal  decreto  legislativo  8  agosto
1991, n. 257, gli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2,  della
legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono integrati in lire  30  miliardi,
per l'anno 1991, di lire 60 miliardi per l'anno 1992  e  di  lire  90
miliardi per gli anni 1993  e  successivi.  Ai  conseguenti  maggiori
oneri  si  provvede  per  il  1991  con  quota  parte  delle  risorse
accantonate sul  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte  corrente  da
destinare nel medesimo anno agli interventi di piano e per  gli  anni
1992  e  successivi  con  quote  del  Fondo  sanitario  nazionale  da
vincolare alle predette finalita'. 
  15. Gli istituti di ricovero e  cura  a  carattere  scientifico,  i
policlinici   universitari   a   diretta   gestione,   gli   ospedali
classificati, gli istituti zooprofilattici sperimentali e  l'Istituto
superiore  di  sanita'  possono   essere   ammessi   direttamente   a
beneficiare degli interventi di cui all'articolo 20  della  legge  11
marzo 1988, n. 67, su una apposita quota di riserva  determinata  dal
CIPE, su proposta del Ministro della sanita', previo conforme  parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano in  sede  di  definizione
della disponibilita' per i mutui. 
  16. Nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  e'
costituita, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
una commissione tecnica per la verifica, entro  il  31  luglio  1992,
degli andamenti di spesa nella distinte regioni in  attuazione  delle
disposizioni  di  cui  al  presente  articolo.   L'attuazione   delle
disposizioni  e'  condizione  preliminare  per  essere  ammessi  alla
verifica. La  predetta  Conferenza  esamina  in  seduta  plenaria  le
risultanze della verifica. 
  17. Per  l'anno  1992,  in  attesa  della  approvazione  del  piano
sanitario nazionale, la quota del Fondo sanitario nazionale destinata
alla prevenzione e' fissata in una misura  non  inferiore  al  6  per
cento. 
  18. Dal 1 gennaio 1992 i  cittadini  che  non  abbiano  ritirato  i
risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono  tenuti
al pagamento per  intero  della  prestazione  usufruita.  E'  compito
dell'amministratore  straordinario  della  unita'  sanitaria   locale
stabilire le modalita' piu' idonee al recupero delle somme dovute. 
 
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AGGIORNAMENTO (2a) 
  La L. 23 ottobre 1992, n. 421 ha disposto (con l'art. 1,  comma  2)
che "Sono prorogate fino al 31 dicembre 1993 le  norme  dell'articolo
4, comma 4,  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  concernenti
l'ammissione  nel   prontuario   terapeutico   nazionale   di   nuove
specialita'  che  rappresentino  modifiche   di   confezione   o   di
composizione o di forma o di dosaggio di  specialita'  gia'  presenti
nel prontuario e che  comportino  un  aumento  del  costo  del  ciclo
terapeutico." 
    
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AGGIORNAMENTO (2)
Il  D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ha disposto (con l'art. 74, comma
1)  l'abrogazione  del  comma  9 del presente articolo "limitatamente
alla  disciplina  sui  contratti  di  lavoro riguardanti i dipendenti
delle   amministrazioni,  aziende  ed  enti  del  servizio  sanitario
nazionale".
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,  ha  confermato  (con  l'art.  72,
comma 1, lettera n)) l'abrogazione del comma 9 del presente  articolo
"limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti  i
dipendenti  delle  amministrazioni,  aziende  ed  enti  del  Servizio
sanitario nazionale".

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AGGIORNAMENTO (25)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto  (con  l'art.  4,  comma
101) che "Le risorse disponibili relative all'articolo 4,  comma  13,
della legge 30 dicembre 1991,  n.  412,  sono  ridotte,  a  decorrere
dall'anno 2012, di 19,55 milioni."
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AGGIORNAMENTO (27)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145, nel modificare l'art. 52, comma 27
della L. 27 dicembre 2002, n. 289, ha conseguentemente disposto  (con
l'art.  1,  comma  688)  che  "L'autorizzazione  di  spesa   di   cui
all'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  e'
incrementata di 259.640 euro annui a decorrere dall'anno 2019".