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LEGGE 2 ottobre 1991, n. 316

Disposizioni concernenti tariffe e diritti in materia di trasporto aereo.

note: Entrata in vigore della legge: 24/10/1991
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Testo in vigore dal:  24-10-1991

Art. 2

1. Dopo il primo comma dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, come modificato dall'articolo 2 della legge 15 febbraio 1985, n. 25, è aggiunto il seguente:
"Il diritto per l'imbarco dei passeggeri in voli interni è stabilito con decreto del Ministro dei trasporti; in sede di prima applicazione, tale diritto è fissato in L. 5.000 per ogni passeggero".
2. Al diritto di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BERNINI, Ministro dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 324/1976, come modificato dall'art. 2 della citata legge n. 25/1985, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 5. - Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali è fissato in L. 2.000 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri.
Il diritto per l'imbarco dei passeggeri in voli interni è stabilito con decreto del Ministro dei trasporti; in sede di prima applicazione, tale diritto è fissato in L. 5.000 per ogni passeggero.
Il diritto non è dovuto quando trattasi della continuazione di un viaggio interrotto e l'interruzione dipenda dalla necessità di cambiare aeromobile o comunque da una causa estranea alla volontà del passeggero.
Tale diritto non è dovuto, inoltre, per i bambini fino a due anni, mentre è ridotto alla metà per i bambini fino a dodici anni.
Il diritto è dovuto direttamente dal vettore che se ne rivale nei confronti del passeggero".
- Il D.P.R. n. 1085/1982 reca: "Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile".