LEGGE 23 luglio 1991, n. 223

Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

note: Entrata in vigore delle legge: 11-8-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2022)
Testo in vigore dal: 22-10-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
 (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese) 
  1. L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve  avvenire  in
relazione alle  esigenze  tecnico-produttive,  ed  organizzative  del
complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti  da  contratti
collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4, comma  2,
ovvero in mancanza di questi  contratti  nel  rispetto  dei  seguenti
criteri in concorso tra loro; 
   a) carichi di famiglia; 
   b) anzianita'; 
   c) esigenze tecnico produttive ed organizzative. 
  2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da licenziare l'impresa e'
tenuta al rispetto dell'articolo 9 ultimo comma, del decreto-legge 29
gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni,  della  legge  25
marzo  1983,  n.  79.  L'impresa  non  puo'  altresi  licenziare  una
percentuale di manodopera femminile  superiore  alla  percentuale  di
manodopera femminile occupata con riguardo  alle  mansioni  prese  in
considerazione. (4) 
  3. Qualora il licenziamento sia intimato senza  l'osservanza  della
forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo
18, primo comma, della legge 20 maggio 1970,  n.  300,  e  successive
modificazioni. In  caso  di  violazione  delle  procedure  richiamate
all'articolo 4, comma 12 nonche' di violazione delle procedure di cui
all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e  dell'insolvenza,
si applica il regime di cui al terzo periodo del  settimo  comma  del
predetto articolo 18. In caso di violazione  dei  criteri  di  scelta
previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del
medesimo articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del licenziamento  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio
1966, n. 604, e successive modificazioni. (38) (49) (51) 
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92. 
  5. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92. 
  6. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92. 
                       (37) (40) (41) (42) (43) (44) (47) (45) ((50)) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l'art. 8, comma  8)
che "Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 ed al comma  4
dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223,  si  interpretano
nel senso che il mancato versamento delle  mensilita'  alla  gestione
degli  interventi  assistenziali  e   di   sostegno   alle   gestioni
previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9  marzo  1989,  n.
88, non comporta la sospensione della procedura di mobilita'  di  cui
al medesimo  articolo  4  e  la  perdita,  da  parte  dei  lavoratori
interessati, del diritto a percepire l'indennita' di mobilita' di cui
all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che  "Le  disposizioni
del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 16 maggio 1994,  n.  299,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, ha disposto (con l'art. 5, comma  8)
che "La somma dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,  della  legge
23 luglio 1991, n. 223, e' aumentata di  un  importo  pari  a  quello
della contribuzione addizionale prevista dall'articolo  8,  comma  1,
del decretolegge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio  1988,  n.  160,  e  successive  modificazioni,
calcolata con riferimento al predetto residuo periodo". 
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AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 46, comma  1)  che  "A
decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24,  della  legge
23 luglio 1991, n. 223 e' precluso  per  60  giorni  e  nel  medesimo
periodo sono sospese le procedure  pendenti  avviate  successivamente
alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve  le  ipotesi  in  cui  il
personale interessato dal recesso, gia' impiegato  nell'appalto,  sia
riassunto a seguito di subentro di  nuovo  appaltatore  in  forza  di
legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola  del
contratto d'appalto. Sino alla  scadenza  del  suddetto  termine,  il
datore di lavoro, indipendentemente dal numero  dei  dipendenti,  non
puo' recedere dal contratto  per  giustificato  motivo  oggettivo  ai
sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604". 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19  maggio  2020,  n.
34, ha disposto (con l'art. 46, comma 1) che "A decorrere dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure  di
cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991,  n.  223  e'
precluso per cinque mesi e  nel  medesimo  periodo  sono  sospese  le
procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23  febbraio
2020, fatte salve le ipotesi in  cui  il  personale  interessato  dal
recesso, gia' impiegato nell'appalto,  sia  riassunto  a  seguito  di
subentro di  nuovo  appaltatore  in  forza  di  legge,  di  contratto
collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.
Sino alla  scadenza  del  suddetto  termine,  il  datore  di  lavoro,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, non  puo'  recedere  dal
contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3,
della legge 15 luglio 1966, n. 604". 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile
2020, n. 23, ha  disposto  (con  l'art.  389,  comma  1)  la  proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  3  del  presente
articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021. 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 14, comma 1)
che "Ai datori di lavoro che non  abbiano  integralmente  fruito  dei
trattamenti di  integrazione  salariale  riconducibili  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero  dell'esonero
dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del
presente decreto resta precluso l'avvio delle procedure di  cui  agli
articoli 4, 5 e 24 della legge 23  luglio  1991,  n.  223  e  restano
altresi' sospese le procedure pendenti avviate  successivamente  alla
data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale
interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a
seguito di subentro di  nuovo  appaltatore  in  forza  di  legge,  di
contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto
di appalto". 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  24
agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  3  del  presente
articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. 
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AGGIORNAMENTO (51) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  30
aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la  proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  3  del  presente
articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022. 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 ha disposto (con l'art.  12,  comma
9) che  "Fino  al  31  gennaio  2021  resta  precluso  l'avvio  delle
procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio  1991,
n. 223 e restano  altresi'  sospese  le  procedure  pendenti  avviate
successivamente alla data  del  23  febbraio  2020,  fatte  salve  le
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,  gia'  impiegato
nell'appalto,  sia  riassunto  a  seguito  di   subentro   di   nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro, o di clausola del contratto di appalto". 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
309) che  "Fino  al  31  marzo  2021  resta  precluso  l'avvio  delle
procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio  1991,
n. 223, e restano altresi'  sospese  le  procedure  pendenti  avviate
successivamente alla data  del  23  febbraio  2020,  fatte  salve  le
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,  gia'  impiegato
nell'appalto,  sia  riassunto  a  seguito  di   subentro   di   nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro o di clausola del contratto di appalto". 
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AGGIORNAMENTO (44) 
  Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto (con l'art.  8,  comma  9)
che "Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio  delle  procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.  223  e
restano   altresi'   sospese   le    procedure    pendenti    avviate
successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il
personale interessato dal recesso, gia' impiegato  nell'appalto,  sia
riassunto a seguito di subentro di  nuovo  appaltatore  in  forza  di
legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola  del
contratto di appalto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 10) che "Dal 1° luglio  al
31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui  ai  commi  2  e  8  resta
precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresi' sospese le  procedure
pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve  le
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,  gia'  impiegato
nell'appalto,  sia  riassunto  a  seguito  di   subentro   di   nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro o di clausola del contratto di appalto". 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  Il D.L. 20 luglio 2021, n. 103 ha disposto (con l'art. 3, comma  2)
che "Ai datori di  lavoro  che  presentano  domanda  di  integrazione
salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per
la durata del trattamento di integrazione salariale fruito  entro  il
31 dicembre 2021". 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con  modificazioni  dalla
L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 40, comma  4)  che
"Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale
ai sensi del comma 3 resta precluso l'avvio delle  procedure  di  cui
agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991,  n.  223  per  la
durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro  il  31
dicembre 2021 e restano altresi'  sospese  nel  medesimo  periodo  le
procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte
salve le ipotesi in cui il personale interessato  dal  recesso,  gia'
impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro o di clausola del contratto di appalto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 40-bis, comma 2) che "Ai datori  di
lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi  del
comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui  agli  articoli
4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991,  n.  223,  per  la  durata  del
trattamento di integrazione salariale fruito  entro  il  31  dicembre
2021 e restano altresi' sospese, nel medesimo periodo,  le  procedure
pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve  le
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,  gia'  impiegato
nell'appalto, sia  riassunto  a  seguito  di  subentro  di  un  nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro o di clausola del contratto di appalto". 
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AGGIORNAMENTO (50) 
  Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 ha disposto (con l'art.  11,  comma
7) che "Ai datori di lavoro che presentano  domanda  di  integrazione
salariale ai sensi dei commi 1, 2 e 6 resta  precluso  l'avvio  delle
procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio  1991,
n. 223, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione
salariale".