LEGGE 23 luglio 1991, n. 223

Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

note: Entrata in vigore delle legge: 11-8-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 25. 
          (Riforma delle procedure di avviamento al lavoro) 
 
  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297. 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297. 
  8. Le Commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni alle
Commissioni circoscrizionali  dirette  ed  agevolare  gli  avviamenti
delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle liste di  mobilita'
e agli indici di disoccupazione nel territorio. 
  9. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92)). 
  10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinata annualmente la
quota del Fondo di rotazione, di cui all'articolo 25 della  legge  21
dicembre 1978, n. 845, da  finalizzare  al  finanziamento  di  azioni
formative riservate ai lavoratori appartenenti  alle  comma  5.  Tale
quota e' ripartita tra  le  Regioni  in  proporzione  al  numero  dei
lavoratori appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna
Regione. 
  11. Il  lavoratore  che  abbia  rifiutato  una  proposta  formativa
offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalita' deter-
minate dalla Commissione  regionale  per  l'impiego,  perde,  per  un
periodo di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui
all'articolo 6, comma 1. 
  12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297. 
    
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AGGIORNAMENTO (26) 
  La L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto  (con  l'art.  2,  comma
134)  che  "In  via  sperimentale  per  l'anno  2010,  la   riduzione
contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e  dall'articolo  25,
comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' estesa, comunque  non
oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che  assumono
i beneficiari dell'indennita'  di  disoccupazione  non  agricola  con
requisiti normali di cui all'articolo  19,  primo  comma,  del  regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni
di eta'. La durata della riduzione contributiva prevista  dal  citato
articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9,  della  legge
n. 223 del 1991 e' prolungata, per chi assume lavoratori in mobilita'
o che beneficiano dell'indennita' di disoccupazione non agricola  con
requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita'
contributiva,  fino  alla  data  di  maturazione   del   diritto   al
pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010."