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LEGGE 31 dicembre 1991, n. 431

Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale.

note: Entrata in vigore della legge: 31/1/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/1996)
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Testo in vigore dal:  31-1-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati alla ristrutturazione e razionalizzazione delle imprese navalmeccaniche, nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere i contributi di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1982, n. 599, come sostituito dall'articolo 6 della legge 22 marzo 1985, n. 111, all'articolo 7 della medesima legge n. 111 del 1985, nonché agli articoli 2, 6, 7 e 14 della legge 14 giugno 1989, n. 234, con le modalità stabilite dalla presente legge e nei limiti degli stanziamenti di cui al presente comma. Sono a tal fine autorizzati, nel triennio 1991-1993, limiti di impegno in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1991, di lire 85 miliardi per l'anno 1992 e di lire 80 miliardi per l'anno 1993.
2. Per consentire ulteriori interventi a favore delle imprese armatoriali, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere i contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 234 del 1989, nonché agli articoli 11 e 12 della medesima legge, come interpretati e integrati dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, con le modalità stabilite dalla presente legge e nei limiti degli stanziamenti di cui al presente comma. Sono a tal fine autorizzati, nel triennio 1991-1993, limiti di impegno in ragione di lire 40 miliardi per l'anno 1992 e di lire 20 miliardi per l'anno 1993.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1;
- La legge n. 599/1982 reca: "Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale". L'art. 11 di detta legge, come sostituito dall'art. 6 della legge n. 111/1985, così recita:
"Art. 11 (Aumento del contributo). - Nel caso di commesse di nuove costruzioni navali acquisite dai cantieri maggiori e medi in situazioni di crisi produttiva o aziendale, prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, e nel caso di commesse da parte dei Paesi in via di sviluppo, il Ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro può elevare il contributo di cui all'art. 1 della presente legge del 20 per cento".
- La legge n. 111/1985 reca: "Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e delle riparazioni navali". L'art. 7 così recita:
"Art. 7. - Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto o di inizio dei lavori, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della presente legge, è effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale e per un periodo non superiore a 30 mesi per i cantieri maggiori, a 20 mesi per i cantieri medi e a 18 mesi per i cantieri minori.
Le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 12 della legge 14 agosto 1982, n. 599, come successivamente modificate, si applicano anche ai contratti di costruzione o di prima vendita stipulati fino al 31 dicembre 1983".
- Il testo delle disposizioni della legge n. 234/1989 (Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale, alle quali il presente articolo fa rinvio, è il seguente:
"Art. 2 (come modificato dall'art. 3 della legge qui pubblicata). 1. Per le nuove costruzioni delle navi com- plete e per i lavori e le unità di cui all'art. 1, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese di costruzione navale nazionali, per i contratti di costruzione stipulati nel periodo dal 1› gennaio 1987 al 31 dicembre 1990, un contributo calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, comprese eventuali aggiunte o varianti di data certa anteriore a quella di ultimazione della costruzione, pari al 28 per cento per gli anni 1987 e 1988. La predetta percentuale è ridotta al 20 per cento per le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 6 milioni di ECU.
2. Per gli anni 1989 e 1990, il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, paragrafo 3, della direttiva CEE, stabilisce eventuali variazioni alle aliquote di contribuzione previste nel comma 1.
3. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, le aliquote del contributo fino al massimo del 28 per cento anche per le commesse inferiori ai 6 milioni di ECU, nei casi di:
a) proposte di commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con cantieri di Paesi terzi;
b) proposte di commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con imprese di Paesi comunitari i quali applichino aiuti più elevati rispetto a quelli previsti dal comma 1;
c) commesse per la costruzione di navi destinate al traffico di cabotaggio.
4. Qualora la Commissione delle Comunità economiche europee richieda la notifica preventiva delle proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 4 della Direttiva CEE, la concessione dell'aiuto è sospesa fino all'autorizzazione della Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso aiuto.
5. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da Paesi in via di sviluppo, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 4, paragrafo 7, della direttiva CEE. Le singole proposte di aiuto sono previamente notificate alla Commissione delle Comunità economiche europee per la verifica della specifica componente "sviluppo dell'aiuto proposto e della conformità dello stesso con le condizioni stabilite dal gruppo di lavoro n. 6 dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), richiamate dall'art. 4, paragrafo 7, della direttiva CEE.
6. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche per lavori di trasformazione e modificazione navale iniziati nel periodo dal 1› gennaio 1987 al 31 dicembre 1990. Non si applica per detti lavori la riduzione prevista per le costruzioni di valore inferiore a 6 milioni di ECU.
7. Ai contratti di costruzione sono assimilate, ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, le dichiarazioni di costruzione in proprio dell'impresa di costruzione navale, purché la data di inizio dei lavori ricada nel periodo indicato nel predetto comma 1. In tale caso le aliquote si calcolano sul valore dichiarato dall'impresa con riferimento all'anno di inizio dei lavori.
8. Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione o, in assenza di contratto e nel caso di trasformazione e modificazione navale, alla data di inizio dei lavori.
9. Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto o di inizio dei lavori, ai sensi del presente articolo, è effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale.
10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 44.600 milioni per l'anno 1989, di lire 83.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 222.000 milioni per l'anno 1991".
"Art. 6. - 1. Alle imprese di costruzione e di riparazione navale le quali, in conformità alle indicazioni contenute nel capo III della Direttiva CEE, effettuano nel periodo 1› gennaio 1987-31 dicembre 1990, investimenti atti a rendere più efficiente l'organizzazione produttiva, a razionalizzare l'assetto impiantistico o a migliorare le condizioni di lavoro sotto l'aspetto sanitario, di sicurezza ed ambientale, senza aumento di produzione, tenendo anche conto delle riduzioni di capacità già effettuate nel periodo 1984-1986 ed in conformità ai piani approvati dal Ministero della marina mercantile, può essere concesso un contributo pari al 40 per cento dell'investimento.
2. Sono altresì ammesse al contributo, nella misura dell'80 per cento dei relativi importi, le spese di ammodernamento e di manutenzione straordinaria dei bacini di carenaggio, delle banchine di accosto e delle infrastrutture aziendali e comuni di cui sono proprietarie o concessionarie le imprese o enti di cui al comma 1 o le società e/o enti dagli stessi controllati o agli stessi collegati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, in conformità a piani di investimento specifici.
3. Sulla base degli specifici piani di investimento di cui al comma 2, sono ammessi ad accedere a detto contributo, sia direttamente sia attraverso società appositamente costituite ai sensi del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, anche gli enti portuali nel cui ambito demaniale operino complessi cantieristici e di riparazione navale la cui attività sia disciplinata in base a regolamenti emanati dagli enti medesimi.
4. I piani di cui ai precedenti commi sono approvati con decreto del Ministro della marina mercantile.
5. Sono ammessi al contributo anche gli investimenti effettuati con il ricorso al sistema della locazione finanziaria.
6. Le iniziative ammesse a contributo devono essere ul- timate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1992.
7. Il termine di ultimazione delle iniziative ammesse a contributo può essere prorogato fino ad un anno ove ne sia fatta richiesta, semprechè la mancata ultimazione sia dovuta a cause non imputabili al beneficiario ovvero a sopravvenute ragioni di carattere tecnico.
8. Al raggiungimento del 50 per cento della spesa per l'investimento ammesso ai sensi del presente articolo possono essere concessi anticipi sul contributo, previa presentazione di garanzia fidejussoria d'importo pari agli anticipi stessi.
9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1989 e lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991".
"Art. 7. - 1. Alle imprese di demolizione navale può essere concesso un contributo per gli anni 1987 e 1988 pari a lire 35.000 per tonnellata di stazza lorda compensata convenzionale demolita, diminuito a lire 30.000 per l'anno 1989; a lire 25.000 per l'anno 1990; a lire 20.000 per l'anno 1991. I contributi concessi sono riferiti a lavori iniziati nel periodo dal 1› gennaio 1987 al 31 dicembre 1991.
2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, il tonnellaggio di stazza lorda compensata convenzionale è calcolato moltiplicando il tonnellaggio di stazza lorda per i coefficienti che saranno stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile con riferimento alle navi stazzate secondo la normativa nazionale o a quelle stazzate in conformità della convenzione di Londra del 23 giugno 1969, ratificata e resa esecutiva con legge 22 ottobre 1973, n. 958.
3. Quando, nell'ambito della stessa categoria tipologica, il calcolo effettuato secondo le modalità di cui al comma 2 dà luogo ad un valore più basso di quello massimo della classe di tonnellaggio immediatamente inferiore, il tonnellaggio di stazza lorda compensata convenzionale è considerato pari al valore più elevato.
La cifra ottenuta è arrotondata all'unità per difetto o per eccesso.
4. Sono ammissibili al contributo i lavori concernenti:
a) navi mercantili non inferiori alle 1.000 TSLC;
b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 HP se inferiori alle 1.000 TSLC.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 1989, e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991".
"Art. 9. - 1. Per i lavori relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione delle unità di cui all'art. 1 effettuati nei cantieri nazionali o dei Paesi membri delle Comunità europee, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.
2. Il contributo di cui al comma 1 è inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi) e successive modifiche, di seguito denominata "accordo OCSE".
3. Il contributo è ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera, comprensivo dell'eventuale revisione e delle aggiunte e/o varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione dei lavori o, in assenza di contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere ed è concesso ad iniziative per le quali i relativi contratti siano stati stipulati successivamente al 1› gennaio 1987 ovvero per le quali, in assenza di contratto, i relativi lavori abbiano avuto inizio da tale data.
4. L'importo del contributo non può essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale fissato semestralmente con proprio decreto dal Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto o, in assenza di contratto, alla data di inizio dei lavori".
"Art. 10. - 1. Il contributo di cui all'art. 9 è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed è corrisposto in rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi decorrenti dal 1› marzo o dal 1› settembre successivi all'inizio dei lavori, da accertarsi sulla base di adeguata documentazione, sempre che sia stata prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa.
2. Il contributo può essere corrisposto in unica soluzione in valore attuale all'atto della ultimazione dei lavori o, dietro presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa, al raggiungimento del 10 per cento dei lavori.
3. I lavori di cui all'art. 9, comma 1, relativi a nuove costruzioni, per i quali sia stata chiesta la concessione del contributo, devono essere ultimati, pena la decadenza del contributo stesso, entro trenta mesi dal loro inizio.
Per quelli relativi alla trasformazione, modificazione e grande riparazione, il termine di ultimazione è di ventiquattro mesi. Detti termini possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile per ragioni esclusivamente di ordine tecnico ed ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza.
4. Il Ministro della marina mercantile, successivamente all'ultimazione dei lavori, determina in via definitiva il contributo secondo le modalità previste dell'art. 9.
5. Se l'accertamento definitivo dell'ammontare del contributo dà luogo a differenze positive rispetto a quello calcolato in via presuntiva, il Ministro della marina mercantile provvede a corrispondere le maggiorazioni a rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi od in unica soluzione a seconda del tipo di erogazione prescelta.
6. Nel caso in cui si debba procedere ad una riduzione di impegno, il Ministro della marina mercantile provvede, contestualmente all'emanazione del provvedimento definitivo, al recupero in un'unica soluzione delle somme già corrisposte maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emanazione del provvedimento aumentato di due punti".
"Art. 11. - 1. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria del contributo di cui all'art. 9 assuma impegno a mantenere o a far mantenere la nave di proprietà italiana per quattro anni dalla fine dei lavori relativi all'unità per la quale viene concesso il contributo, il contributo stesso è calcolato secondo quanto indicato al comma 4 dell'art. 9, aggiungendo due punti al tasso di riferimento risultante dal decreto del Ministro del tesoro.
2. Qualora la nave per la quale è stato assunto l'impegno di cui al comma 1 venga venduta all'estero prima del termine di cui allo stesso comma 1, l'impresa beneficiaria del contributo è tenuta a restituire al Ministero della marina mercantile, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione alla dismissione della bandiera, la maggiorazione di cui al comma 1, aumentata del 50 per cento.
3. La perdita dell'unità non dà luogo alla restituzione del contributo già erogato".
"Art. 12. - 1. Il Ministero della marina mercantile valuta la congruità del prezzo di cui al comma 3 dell'art. 9, tenuto conto anche delle eventuali forniture ed attrezzature fuori contratto, connesse o pertinenti alla commessa.
2. Il prezzo accertato dal Ministero del marina mercantile è maggiorato forfettariamente del 15 per cento per spese di primo armamento ed oneri finanziari.
3. Per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 10 è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 3.000 milioni.
4. Per le finalità di cui agli articoli 9 e 11 e del presente articolo, è autorizzato per la durata di cui all'art. 10, commi 1 e 5, un limite d'impegno di lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990 e 1991".
"Art. 14. - 1. Alle imprese di costruzione, trasformazione, riparazione e demolizione navale in effettivo esercizio del 31 dicembre 1970 che attuino nell'arco di tempo del 1› gennaio 1987 al 31 dicembre 1990 progetti irreversibili di riconversione industriale verso settori diversi da quello della cantieristica navale o che effettuino chiusure totali o parziali, riducendo la capacità produttiva del settore delle costruzioni, trasformazioni, riparazioni e demolizioni navali, può essere concesso dal Ministro della marina mercantile un contributo corrispondente a:
a) per riconversioni, chiusure parziali ed effettive riduzioni di capacità produttiva: ammontare del trattamento di fine rapporto corrisposto ai lavoratori usciti dal settore, spese di consulenza, spese di conversione ed indennità ai lavoratori per la loro riqualificazione;
b) per chiusure totali: ammontare del trattamento di fine rapporto corrisposto ai lavoratori usciti dal settore, spese di consulenza e valore contabile residuo delle installazioni.
2. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, si tiene conto delle riduzioni di capacità già effettuate nel periodo 1984-1986.
3. Per la quota parte di trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori appartenenti alle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova il predetto contributo spetta al soggetto delegato ad erogare il trattamento di fine rapporto per conto delle aziende.
4. I piani relativi dovranno essere comunicati al Ministero della marina mercantile per la loro approvazione, previo parere del comitato di cui all'art. 23".
Con riguardo all'art. 2 di cui sopra si precisa che l'articolo unico del D.M. 13 ottobre 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 1990) ha così diposto:
"A decorrere dal 1› gennaio 1989 e con riferimento ai contratti stipulati a partire da tale data, le percentuali di contribuzione di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, sono ridotte, rispettivamente, dal 28% al 26% e dal 20% al 16%.
Con la medesima decorrenza di cui al comma precedente, l'aliquota massima di contributo di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è fissata al 26%".
Successivamente l'articolo unico del D.M. 5 marzo 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 1990) ha così disposto:
"A decorrere dal 1› gennaio 1990 e con riferimento ai contratti stipulati a partire da tale data, le percentuali di contribuzione di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, sono ulteriormente ridotte, rispettivamente dal 26% al 20% dal 16% al 14%.
Con la medesima decorrenza di cui al comma precedente, l'aliquota massima di contributo di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è fissata al 20%".
L'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 107, ha autorizzato, per le finalità di cui al medesimo art. 2 l'ulteriore spesa di lire 15.000 milioni, per l'anno 1990.
L'art. 1 della medesima legge 28 marzo 1991, n. 107, ha autorizzato, per le finalità di cui agli articoli 9 e 10 di cui sopra e per la durata indicata nel medesimo art. 10, commi 1 e 5, un ulteriore limite di impegno di lire 55.000 milioni per l'anno 1990.
- L'art. 1 del D.L. n. 296/1990 (Interpretazione e modifica delle leggi 14 giugno 1989, n. 234, e 5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle imprese armatoriali) così dispone:
"Art. 1. - 1. I benefici previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in quanto diretti ad accrescere la competitività delle imprese armatoriali nazionali rispetto alle corrispondenti imprese di Paesi non appartenenti alla CEE, nell'osservanza delle regole sulla concorrenza vigenti nell'ambito della stessa CEE, saranno così liquidati e corrisposti relativamente a ciascuna nave o altra unità contemplata dalla legge stessa:
a) nel caso di cui al comma 1 dell'art. 11, entro il differenziale dei costi di esercizio connessi all'uso della bandiera e riguardanti in particolare il trattamento dei marittimi e il regime fiscale delle imprese, rispetto ai costi di esercizio di unità equivalente di proprietà non italiana battente bandiera di convenienza, determinato dalla Commissione CEE in 814.000 ECU su base annua;
b) nel caso delle forniture di cui all'art. 12, comma 1, entro il valore di due mute di contenitori;
c) nel caso dell'art. 12, comma 2, entro l'importo delle spese ed oneri per primo armamento effettivamente sostenuti e documentati.
2. I benefici di cui al comma 1, anche se complessivamente considerati, non potranno comunque super- are l'importo massimo di 814.000 ECU su base annua per unità. Tale importo sarà ragguagliato al valore di cambio attribuito alla moneta italiana alla data della consegna dell'unità. La liquidazione del contributo corrispondente ai predetti benefici sarà disposta, dopo l'entrata in esercizio dell'unità, con decreto del Ministro della marina mercantile ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234.
3. Eventuali deroghe all'importo massimo di cui al comma 2 possono essere concesse solo per casi specifici, previa autorizzazione della Commissione CEE.
4. La vendita all'estero o la perdita dell'unità entro il periodo di corresponsione dell'aiuto, facendo venir meno i presupposti di esso, comporterà la sospensione del pagamento, e la decadenza dal diritto a percepire la parte residua, fermo restando il disposto di cui all'art. 11, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234".