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LEGGE 30 dicembre 1991, n. 413

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal:  25-3-1993
aggiornamenti all'articolo

Art. 45


1. Per la definizione di cui all'articolo 44, l'amministrazione finanziaria invia ai contribuenti, entro il 31 gennaio 1992 una lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'invito a definire la pendenze mediante il pagamento delle somme indicate, ripartite per annualità, entro il 30 aprile 1992 presso il compente ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto. È consentito al contribuente di definire le controversie relative a singole annualità d'imposta o quelle riguardanti singoli rilievi specificamente indicati in apposita istanza da presentare contestualmente al pagamento della prima o unica rata.
((2))

2. Qualora l'imposta da pagare superi l'importo di lire 3.000.000 il relativo versamento può essere effettuato in tre rate di uguale importo con l'applicazione degli interessi nella misura del 9 per cento annuo di cui la prima entro il 30 aprile 1992, la seconda entro il 31 luglio 1992 e la terza entro il 31 marzo 1993.
3. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono effettuare i versamenti della imposta rispettivamente entro il 30 settembre 1992, il 31 gennaio 1993 e il 30 settembre 1993.
4. Il mancato o insufficiente pagamento nei termini comporta l'iscrizione a ruolo dell'imposta e della soprattassa di cui all'articolo 44, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e degli interessi di mora nella misura del 15 per cento annuo. In tal caso la controversia si estingue a condizione che il contribuente effettui regolarmente il pagamento delle somme iscritte a ruolo.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 1 del presente articolo possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 20 giugno 1993, senza applicazione di sanzioni.