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LEGGE 30 dicembre 1991, n. 413

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal:  1-1-1998
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Art. 17

1. I contribuenti che, dalle domande di rimborso o di discarico presentate dagli esattori delle imposte dirette o dai concessionari per le quote ricevute in carico dagli stessi esattori, risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, debitori per tributi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1989, possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari ad un sesto dell'imposta ancora dovuta e di una somma pari al 10 per cento degli interessi, pene pecuniarie, soprattasse ed altri accessori iscritti a ruolo e non ancora pagati. Il versamento deve essere effettuato, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto previsto dal comma 3, al competente concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
Non sono dovuti l'indennità di mora ed i diritti di cui al decreto del Ministro delle finanze 6 novembre 1954, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 25 novembre 1954, e non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 97, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Al concessionario spetta un compenso pari al 10 per cento della somma riscossa, da trattenersi all'atto del riversamento in tesoreria provinciale dello Stato; il riversamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. Al fine di consentire l'applicazione della disposizione del comma 1 gli uffici dell'Amministrazione finanziaria devono trasmettere al competente concessionario del servizio di riscossione dei tributi le domande di rimborso e di discarico per quote erariali, non rimborsate e non discaricate alla data di entrata in vigore della presente legge, presentate:
a) dagli esattori delle imposte dirette;
b) dai concessionari per le quote ricevute in carico dai cessati esattori ai sensi dei decreti del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989 e 26 febbraio 1990, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1990 e n. 60 del 13 marzo 1990.
3. Le domande di cui ai comma 2 devono essere trasmesse entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito verbale di consegna. I concessionari, entro trenta giorni successivi alla consegna, informano i contribuenti indicati nelle domande che, entro il 31 maggio 1992, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 per estinguere il debito; l'atto deve indicare la somma risultante dall'applicazione dei criteri automatici di definzione. I concessionari devono adottare, altresì, idonee misure per la diffusione, nell'ambito della propria concessione, di quanto prescritto dalle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento ai termini, alle modalità ed agli effetti, per consentire ai contribuenti di avvalersene agevolmente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati il modello dell'atto di definizione nonché la distinta ed il bollettino di conto corrente postale per l'effettuazione del versamento.
4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle domande di rimborso e di discarico che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 3, il concessionario del servizio di riscossione dei tributi è autorizzato, fino al 31 dicembre 1996, a riprendere gli atti esecuvi secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, in luogo dell'esattore delle imposte dirette che aveva ricevuto in carico i relativi ruoli di riscossione; se il versamento è stato effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1 il concessionario deve proseguire gli atti esecutivi per il recupero della somma ancora dovuta per le riscossioni coattive previste dal presente articolo.
Non si applicano gli articoli 78 e 79, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il limite di cui all'articolo 64 dello stesso decreto è elevato al triplo. Ai concessionari com- pete un compenso pari ad un quinto delle somme riscosse coattivamente. Il servizio di riscossione è effettuato secondo le seguenti modalità:
a) il concessionario è tenuto a presentare, all'intendenza di finanza territorialmente competente, un elenco comprendente l'importo delle quote per le quali è prevista la ripresa degli atti esecutivi;
b) il concessionario, per ogni pagamento ricevuto, è tenuto al rilascio di una quietanza conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze;
c) il concessionario è tenuto a presentare il rendiconto trimestrale delle riscossioni;
d) il versamento delle somme riscosse è effettuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
e) nel caso di infruttuosa o insufficiente esecuzione non si applicano le disposizioni contenute nel titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
5. Il Ministro delle finanze emana, entro il 31 maggio 1992, apposito decreto per ottenere tutte le informazioni relative alle operazioni finanziarie compiute negli ultimi cinque anni e alla detenzione di capitali anche all'estero dai contribuenti di cui al comm 4 per il recupero delle somme ivi previsto.
6. Entro il 30 giugno 1992 i concessionari del servizio di riscossione dei tributi inviano al competente ufficio finanziario che ha trasmesso le domande di rimborso o di discarico un elenco degli atti sottoscritti dai contribuenti e dei relativi versamenti effettuati; copia dell'elenco viene inviata dalle intendenze di finanza al Servizio centrale della riscossione.
7. Per effetto della trasmissione delle domande di rimborso e di discarico previste dal comma 2, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria cessano di espletare gli adempimenti di loro competenza in materia di rimborso e discarico di quote inesigibili e l'intendente di finanza liquida, con apposito decreto da emanarsi entro il 30 novembre 1992, agli esattori delle imposte dirette le somme a questi ultimi dovute a titolo di rimborso per inesigibilità al netto degli sgravi provvisori già concessi ai sensi dell'articolo 93 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi. Il provvedimento di liquidazione dell'intendente di finanza costituisce titolo per la compensazione con i versamenti di cui agli articoli 72 e 73 del predetto decreto n. 43 del 1988, da effettuarsi da parte dei concessionari; i concessionari nei successivi dieci giorni provvedono a riversare le somme agli esattori aventi titolo.
((12))
8. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, i concessionari del servizio di riscossione dei tributi sono autorizzati ad accedere direttamente a qualsiasi ufficio e centro dell'Amministrazione finanziaria, alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari e mobiliari ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con facoltà di prendere visione gratuitamente degli atti riguardanti i contribuenti per i quali si procede ai sensi del presente articolo nonché di ottenere gratuitamente le relative certificazioni. Entro il 1° marzo 1992 sono emanate, con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni occorrenti per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo; il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei crediti di enti impositori diversi dallo Stato, dichiarati inesigibili dai cessati esattori delle imposte dirette.
10. L'elenco dei contribuenti indicati nelle domande di rimborso e di discarico, evidenziando coloro i quali hanno estinto il debito nei termini e con le modalità previste nel presente articolo, contenente l'ammontare delle somme dovute e versate, è reso pubblico e viene trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari.
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AGGIORNAMENTO (12)

La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 24, comma 13) che "Il termine di liquidazione di cui all'articolo 17, comma 7, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è prorogato al 30 giugno 1998".