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LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394

Legge quadro sulle aree protette.

note: Entrata in vigore della legge: 28/12/1991. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal:  1-3-2020
aggiornamenti all'articolo

Art. 18

Istituzione di aree protette marine
1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.
1-bis. L'istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente .
2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6.
3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.
5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. (6)(14)
((17))
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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 23 marzo 2001, n. 93, ha disposto (con l'art. 8, comma 10) che "Per il funzionamento e la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. Nelle medesime aree protette marine è autorizzata per investimenti la spesa di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000".
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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 28 dicembre 2015, n. 221, nel modificare l'art. 8, comma 10, della L. 223 marzo 2001, n. 93, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016".
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AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, nel modificare l'art. 8, comma 10 della L. 23 marzo 2001, n. 93, ha conseguentemente disposto (con l'art. 24, comma 4) che "Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021".