LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394

Legge quadro sulle aree protette.

note: Entrata in vigore della legge: 28/12/1991. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal: 17-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 11. 
                        Regolamento del parco 
  1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle  attivita'
consentite entro il territorio del parco  ed  e'  adottato  dall'Ente
parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il  parco
di  cui   all'articolo   12   e   comunque   non   oltre   sei   mesi
dall'approvazione del medesimo. ((In caso di inosservanza dei termini
di cui al periodo  precedente,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare si  sostituisce  all'amministrazione
inadempiente,  anche  con  la  nomina  di  un  commissario  ad  acta,
proveniente dai ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica, il quale provvede entro tre mesi.)) 
  2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalita' di  cui
all'articolo  1  e  il  rispetto  delle   caratteristiche   naturali,
paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali  proprie  di
ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare: 
    a) la  tipologia  e  le  modalita'  di  costruzione  di  opere  e
manufatti; 
    b) lo svolgimento delle attivita'  artigianali,  commerciali,  di
servizio e agro-silvo-pastorali; 
    c) il soggiorno e la  circolazione  del  pubblico  con  qualsiasi
mezzo di trasporto; 
    d) lo svolgimento di attivita' sportive, ricreative ed educative; 
    e)  lo  svolgimento  di  attivita'  di  ricerca   scientifica   e
biosanitaria; 
    f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o  di  altro  genere,
nell'ambito della legislazione in materia; 
    g) lo svolgimento delle attivita' da  affidare  a  interventi  di
occupazione giovanile, di volontariato, con  particolare  riferimento
alle comunita' terapeutiche, e al servizio civile alternativo; 
    h) l'accessibilita' nel territorio del parco attraverso  percorsi
e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani. 
  2-bis. Il regolamento del  parco  valorizza  altresi'  gli  usi,  i
costumi,  le  consuetudini  e   le   attivita'   tradizionali   delle
popolazioni  residenti  sul  territorio,   nonche'   le   espressioni
culturali proprie e caratteristiche  dell'identita'  delle  comunita'
locali e  ne  prevede  la  tutela  anche  mediante  disposizioni  che
autorizzino l'esercizio di attivita' particolari collegate agli  usi,
ai costumi e alle consuetudini suddette,  fatte  salve  le  norme  in
materia di divieto  di  attivita'  venatoria  previste  dal  presente
articolo. 
  3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi  sono  vietate  le
attivita' e le opere che possono compromettere  la  salvaguardia  del
paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo
alla flora  e  alla  fauna  protette  e  ai  rispettivi  habitat.  In
particolare sono vietati: 
    a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo  delle
spe- cie animali;  la  raccolta  e  il  danneggiamento  delle  specie
vegetali, salvo nei territori in cui  sono  consentite  le  attivita'
agro-silvo- pastorali, nonche'  l'introduzione  di  specie  estranee,
vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale; 
    b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di  discariche,
nonche' l'asportazione di minerali; 
    c) la modificazione del regime delle acque; 
    d) lo svolgimento di attivita'  pubblicitarie  al  di  fuori  dei
centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco; 
    e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o
di alterazione dei cicli biogeochimici; 
    f) l'introduzione, da parte di  privati,  di  armi,  esplosivi  e
qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati; 
    g) l'uso di fuochi all'aperto; 
    h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto  definito
dalle leggi sulla disciplina del volo. 
  4. Il  regolamento  del  parco  stabilisce  altresi'  le  eventuali
deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la  lettera
a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali  prelievi  faunistici
ed  eventuali  abbattimenti  selettivi,  necessari   per   ricomporre
squilibri   ecologici   accertati   dall'Ente   parco.   Prelievi   e
abbattimenti devono  avvenire  per  iniziativa  e  sotto  la  diretta
responsabilita' e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati  dal
personale  dell'Ente  parco  o  da  persone  all'uopo   espressamente
autorizzate dall'Ente parco stesso. 
  5.  Restano  salvi  i  diritti  reali  e  gli  usi   civici   delle
collettivita' locali, che sono  esercitati  secondo  le  consuetudini
locali. Eventuali diritti esclusivi  di  caccia  delle  collettivita'
locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono  liquidati  dal
competente commissario  per  la  liquidazione  degli  usi  civici  ad
istanza dell'Ente parco. 
  6. Il regolamento del parco e' approvato dal Ministro dell'ambiente
((su proposta dell'Ente parco)),  previo  parere  degli  enti  locali
interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla  richiesta,  e
comunque d'intesa con le regioni e le province  autonome  interessate
((che si esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l'intesa  si
intende acquisita)); il regolamento acquista efficacia novanta giorni
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti  ad  adeguare  alle
sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il  predetto
termine le disposizioni  del  regolamento  del  parco  prevalgono  su
quelle del comune, che e' tenuto alla loro applicazione.