LEGGE 2 dicembre 1991, n. 390

Norme sul diritto agli studi universitari.

note: Entrata in vigore della legge: 27-12-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2012)
Testo in vigore dal: 27-12-1991
                              Art. 21. 
                      (Beni immobili e mobili) 
  1. Alle regioni e' concesso l'uso  perpetuo  e  gratuito  dei  beni
immobili dello Stato e del materiale mobile di  qualsiasi  natura  in
essi  esistente,  destinati   esclusivamente   a   servizi   per   la
realizzazione del diritto agli studi universitari. 
  2. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi  ai
beni di cui al comma 1, nonche' ogni eventuale tributo, sono posti  a
carico delle regioni. 
  3.  Alle  regioni  e'  concesso  l'uso  dei  beni  immobili   delle
universita' e del  materiale  mobile  in  essi  esistente,  destinati
esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali gia'  propri
delle opere universitarie. 
  4. Per i beni di cui al  comma  3,  le  modalita'  dell'uso  ed  il
relativo canone sono determinati, sulla base di una stima del  valore
dei beni  effettuata  dall'ufficio  tecnico  erariale,  con  apposita
convenzione tra regione e universita' da stipularsi  entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge.  L'uso  puo'
essere gratuito ove la regione si assuma tutti  gli  oneri  derivanti
dalla proprieta' dei beni. 
  5. Qualora, per qualsiasi ragione, venga meno  la  destinazione  di
cui  al  presente  articolo,  i  beni  devono   essere   riconsegnati
all'universita' o allo Stato. 
  6. Nel caso di beni  immobili  non  destinati  esclusivamente  alle
finalita' di cui ai commi 1 e 3, l'uso di parte degli stessi connesso
alla  realizzazione  del   diritto   agli   studi   universitari   e'
disciplinato con apposita convenzione  tra  regione  e  Stato  o  tra
regione ed universita'. 
  7.  Le  regioni  subentrano   alle   universita'   e   alle   opere
universitarie,  aventi  sede  nel  loro  territorio,   nei   rapporti
contrattuali da esse conclusi con terzi, relativi  all'uso  dei  beni
immobili e mobili destinati alla realizzazione dei fini istituzionali
gia' propri delle opere universitarie. 
  8. All'accertamento dei beni di cui ai commi 1, 3 e 6 provvede, per
ciascuna regione sede di universita', una  commissione  nominata  dal
Ministro entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  9. Le commissioni, composte  da  rappresentanze  paritetiche  della
regione, del comune, dell'universita', del Ministero e del  Ministero
delle  finanze,  accertano,  nel  termine  di  novanta  giorni  dalla
costituzione, la condizione giuridica dei beni stessi. 
 10. Lo Stato e le universita' hanno facolta'  di  concedere  in  uso
alle regioni,  per  i  fini  indicati  nella  presente  legge,  altri
immobili mediante apposite convenzioni. L'uso  puo'  essere  gratuito
ove la regione si assuma tutti  gli  oneri  derivanti  allo  Stato  o
all'universita' dalla proprieta' dei beni.