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LEGGE 8 novembre 1991, n. 362

Norme di riordino del settore farmaceutico.

note: Entrata in vigore della legge: 17-11-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/08/2017)
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Testo in vigore dal:  29-8-2017
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

Gestione societaria: incompatibilità
1. La partecipazione alle società di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile:
((a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo))
;
b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.
((
2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio
))
3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione del farmacista dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti.
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AGGIORNAMENTO (3)

La Corte costituzionale, con sentenza 8-24 luglio 2003, n. 275 (in G.U. 1a s.s. 30/7/2003, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del comma 1, lettera a) del presente articolo, nella parte in cui non prevede che la partecipazione a società di gestione di farmacie comunali è incompatibile con qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco".