LEGGE 8 novembre 1991, n. 362

Norme di riordino del settore farmaceutico.

note: Entrata in vigore della legge: 17-11-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/08/2017)
Testo in vigore dal: 30-7-1992
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
                        Procedure concorsuali 
  1. Il conferimento delle sedi  farmaceutiche  vacanti  o  di  nuova
istituzione che risultino disponibili per  l'esercizio  da  parte  di
privati ha luogo mediante concorso provinciale per  titoli  ed  esami
bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari dalle  regioni  e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i  cittadini  di  uno
Stato membro della Comunita' economica europea maggiori di  eta',  in
possesso  dei  diritti  civili  e  politici   e   iscritti   all'albo
professionale dei farmacisti, che non  abbiano  compiuto  i  sessanta
anni di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande. 
  3. Ove le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non
provvedano a bandire il concorso per  l'assegnazione  delle  farmacie
vacanti o di nuova istituzione nel termine previsto dal comma 1 o non
provvedano entro i dieci giorni  successivi  alla  pubblicazione  del
bando alla nomina della commissione giudicatrice, il  Ministro  della
sanita', previa diffida, provvede  nei  trenta  giorni  successivi  a
nominare un commissario ad acta incaricato dell'indizione  del  bando
di concorso e della nomina della commissione giudicatrice.((1)) 
  4. Il commissario ad acta di cui al comma 3 rimane  in  carica  per
garantire il regolare espletamento del concorso fino all'assegnazione
delle farmacie ai relativi vincitori.((1)) 
  5. Il commissario ad acta di cui al comma 3 si avvale degli  uffici
di una unita' sanitaria locale compresa  nel  territorio  in  cui  si
espleta il concorso e risponde del  suo  operato  al  Ministro  della
sanita'.((1)) 
  6. La commissione  giudicatrice  nominata  per  l'espletamento  del
concorso per l'assegnazione delle farmacie approva entro  centottanta
giorni dalla data di  pubblicazione  del  bando  la  graduatoria  dei
vincitori.((1)) 
  7. In caso di impedimento di un commissario a partecipare ai lavori
della commissione giudicatrice le regioni e le province  autonome  di
Trento e di Bolzano o il commissario  ad  acta  di  cui  al  comma  3
provvedono alla immediata sostituzione del commissario impedito.((1))
8. Qualora le commissioni non provvedano ad espletare il concorso nei
termini di cui al comma 6, le  regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano o il commissario  ad  acta  di  cui  al  comma  3
provvedono  entro   dieci   giorni   alla   nomina   di   una   nuova
commissione.((1)) 
  9. La composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la
valutazione dei titoli e l'attribuzione dei  punteggi,  le  prove  di
esame e le modalita' di svolgimento del  concorso  sono  fissati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 23 luglio  1992,  n.  352
(in G.U. 1a s.s. 29/07/1992, n. 32)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo, terzo, quarto,  quinto,  sesto,
settimo ed ottavo comma.