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LEGGE 5 ottobre 1991, n. 317

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

note: Entrata in vigore della Legge: 24-10-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  28-5-1998
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Art. 14

(Agevolazioni per la diffusione commerciale)
1. A valere sulle disponibilità attribuite per gli anni 1991 e 1992 al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi in conto interessi ai sensi dell'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e successive modificazioni e integrazioni, è assegnata la somma di lire 100 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, al fondo per il finanziamento delle operazioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.
394.
2.
((La Simest S.p.a. corrisponde contributi agli interessi alle piccole e medie imprese anche cooperative, e ai loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici e altri organismi pubblici e privati a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero))
. Gli stessi operatori sono ammessi alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito dell'esportazione (SACE), nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti alle imprese italiane, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, secondo modalità e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della SACE per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della medesima legge n. 100 del 1990.
3. Entro i limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministero del tesoro, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del commercio con l'estero, possono essere utilizzate, per i finanziamenti di cui al comma 2, le disponibilità assegnate al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi in conto interessi, di cui al citato articolo 37, secondo comma, del decreto-legge n. 745 del 1970.