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LEGGE 25 agosto 1991, n. 287

Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.

note: Entrata in vigore della legge: 18-9-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
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Testo in vigore dal:  8-5-2010
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Art. 3

Rilascio delle autorizzazioni
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))
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2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))
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4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))
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5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))
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((
6. Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico.
))
7. Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.